lavoroprevidenza

lunedì 1 giugno 2009

Infortunio sul lavoro - indennizzo nel limite del rischio elettivo

Ai fini dell’indennizzo dell’infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria, non necessitata ed anche imprudente sia tuttavia riconducibile all’attività lavorativa.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 18 maggio 2009, n. 11417.

Il caso ha riguardato un lavoratore infortunatosi mentre percorreva una strada pericolosa del posto di lavoro, per sua libera scelta e per nulla necessitata – a parere dei giudici di prime cure – e, pertanto, rientrante nell’ipotesi del rischio elettivo ed escludente l’indennizzabilità dell’infortunio.

L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nelle sentenze di merito non si era tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto prospettata e non si era fatto alcuna menzione del rischio elettivo, essendo stata rigettata la domanda per asserito svolgimento di un’attività funzionale ad un suo esclusivo interesse.

La Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza (Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995) ha ricordato che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile “solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”.

In pratica, secondo l’orientamento della Corte, per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti:

a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;
b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.

Il rischio elettivo rappresenta dunque una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e perciò esclude l’indennizzabilità del lavoratore coinvolto.

Tuttavia – precisa il Collegio giudicante – quando l’evento è motivato da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, l’indennizzabilità.

Questo ragionamento ha condotto la Corte ad accogliere il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’infortunio è occorso a fronte di una condotta del lavoratore che, sebbene imprudente ed in conseguenza di una scelta quantunque non necessitata, ma anzi evitabile, era in ogni caso ricollegabile alle finalità aziendali, essendo lo stesso avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.

Gesuele Bellini







Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11417

Svolgimento del Processo
Con sentenza in data 8.4/6.5.2005 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 15.10.2002 che aveva rigettato la domanda proposta da (…) ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 21.7.2000 e dell’adozione di ogni pronuncia accessoria e conseguente.
Osservava in sintesi la corte territoriale che la situazione di grave rischio in cui era venuto a trovare il (…) e che aveva causato l’infortunio era stata determinata da una sua scelta volontaria e per nulla necessitata, non avendo lo stesso alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto prescelto (che in altre occasioni il lavoratore aveva cercato di imboccare, venendo “fermato in tempo” da altro dipendente, che lo aveva dissuaso dal percorrerlo, in quanto scosceso e con una curva in forte pendenza), anziché la via ordinaria, seguita in occasione di precedenti trasporti. Sicché nella fattispecie ricorreva l’ipotesi del rischio elettivo, escludente, come noto, l’indennizzabilità dell’infortunio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (…) con due motivi.
Resiste con controricorso l’INAIL.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto di ravvisare nei fatti per cui è processo la fattispecie del rischio elettivo, essendosi l’infortunio verificato lungo l’unica strada nell’occasione percorribile, in quanto il percorso normalmente seguito era ostruito da diversi veicoli parcheggiati nel piazzale antistante la cantina mentre il viottolo imboccato era libero e, comunque, costituiva uno dei percorsi alternativi per uscire dall’azienda.
Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, il ricorrente prospetta che la corte toscana non ha tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto prospettata e che la sentenza di prime cure, comunque, non aveva fatto alcuna menzione del rischio elettivo, avendo rigettato la domanda per asserito svolgimento di un’attività funzionale ad un suo esclusivo interesse.
Il primo motivo è fondato.
Costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. n. 15047/2007; Cass. N. 15312/2001; Cass. N. 8269/1997; Cass. N. 6088/1995).
Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.
Nel concorso di tali situazioni, che qualificano in termini di abnormità la causa iniziale della serie produttiva dell’evento infortunistico, il rischio elettivo si distingue, quindi, dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la indennizzabilità.
A tale indirizzo interpretativo non si è attenuta la decisione impugnata, la quale ha omesso di considerare che l’infortunio si è realizzato a fronte di un comportamento del lavoratore che, sebbene imprudente, era, comunque, ricollegabile alle finalità aziendali, essendo l’infortunio avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa ed in conseguenza di una scelta (quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso all’azienda, quello più scosceso), che, sebbene non necessità, ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata - assorbito col secondo motivo - va cassata e rinviata a contiguo giudice territoriale, il quale, nel decidere la domanda proposta, si atterrà al principio di diritto indicato e provvederà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Bologna anche per le spese



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