venerdì 29 maggio 2009
TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE SINDACALE AZIENDALE, PREVIO NULLA OSTA DEL SINDACATO DI APPARTENENZA
In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale, previo nulla osta del sindacato di appartenenza, esclusa la decadenza delle r.s.a. costituite prima della modifica referendaria, per le quali è divenuto requisito cruciale la sottoscrizione dei contratti collettivi applicati nell´unità produttiva, la prerogativa del nulla-osta del sindacato di appartenenza per il trasferimento del dirigente sindacale è dalla legge collegata alla funzione (nel senso che nasce con il conferimento dell’incarico dirigenziale e sopravvive per un certo periodo dopo la scadenza), con la conseguenze che i requisiti di riferimento devono sussistere al momento del conferimento della funzione dirigenziale e da quel momento incardinano il diritto sino alla fine dell´anno successivo a quello di cessazione dall´incarico.
La S.C., accertato, nella specie, che il trasferimento e l´acquisizione dell´incarico di dirigente sindacale erano successivi alla modifica della disposizione statutaria e che non sussistevano i requisiti post-referendari, quali la sottoscrizione, da parte del sindacato ricorrente, dei contratti collettivi applicati nell´unità produttiva, ha escluso il diritto sindacale invocato, revocando il decreto emesso ai sensi dell´art. 28 statuto dei lavoratori.
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