venerdì 15 maggio 2009
PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO A SEGUITO DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EVASIONE CONTRIBUTIVA - INCONFIGURABILITÀ
L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA n. 7934 del 1° aprile 2009