sabato 18 aprile 2009
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La S.C., nel dare seguito alla decisione delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008, ha statuito che, ove l’oggetto del giudizio di secondo grado sia limitato alla riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado e il valore del credito in discussione sia esiguo, il provvedimento di compensazione delle spese è adeguatamente motivato con il riferimento alla “natura della controversia” e all´unicità della questione devoluta.
Scarica qui il testo integrale
1) della sentenza della Cassazione n. 6970/09 ed anche
2) della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (richiamata dalla sentenza 6970/09) n. 20598 del 2008.
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