lavoroprevidenza

venerdì 17 aprile 2009

TFR, pagamento, Inps, esecuzione infruttuosa

L’Inps deve pagare il T.f.r. quando l’azienda del datore di lavoro è chiusa ed il dipendente ha esperito un’azione infruttuosa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 novembre 2008 - 19 gennaio 2009, n. 1178

(Presidente Mercurio - Relatore Di Nubila)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 11.1.2002, S. R. conveniva lŽINPS dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed esponeva di avere prestato lavoro dipendente presso la ditta Di Martino Maria Teresa dal 1.7.1987 al 22.11.1990. Alla fine del rapporto di lavoro non aveva percepito lŽindennità di anzianità, che era stata riconosciuta ed accertata dal Pretore con sentenza definitiva in data 4.4.1996. Promossa esecuzione mobiliare in danno della debitrice, il Giudice dellŽesecuzione, con ordinanza 8.4.1998, dichiarava lŽincapienza del ricavato dalla vendita dei beni pignorati. Presentava quindi domanda allŽINPS quale gestore dellŽapposito fondo di garanzia, per conseguire quanto dovuto.

2. Previa costituzione ed opposizione dellŽINPS, il Tribunale respingeva la domanda attrice.

Proponeva appello la S. e la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado così motivando:

- a sensi della Legge n. 297.1982, quando il datore di lavoro è soggetto a fallimento, al fine di provocare lŽintervento del Fondo è necessario che venga aperta una procedura concorsuale;

- il quinto comma del predetto articolo regola una diversa fattispecie, la quale presuppone che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della Legge Fallimentare: in tal caso occorre procedere infruttuosamente ad esecuzione forzata;

- il lavoratore deve provare, in questŽultimo caso, lŽinsolvenza del datore di lavoro e la mancanza di qualsiasi garanzia patrimoniale;

- nella specie, risulta che la Di Martino era assoggettabile alla procedura fallimentare, ma ha cessato lŽattività il 31.12.1990, con la conseguenza che al momento in cui veniva emanata la sentenza del Pretore (la quale riconosceva il diritto allŽindennità di anzianità), essa in concreto non poteva più essere dichiarata fallita, a sensi dellŽart. 10 della Legge Fallimentare;

- la mancata apertura della procedura fallimentare non è ricollegabile quindi ad una condizione soggettiva del datore di lavoro e lŽimpedimento costituito dalla cessazione dellŽesercizio dellŽimpresa da oltre un anno non è invocabile utilmente dalla S..

3. Ha proposto ricorso per Cassazione S. R., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso lŽINPS.

Motivi della decisione

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dellŽart. 360 n. 3 CPC, dellŽart. 112 Codice di Procedura Civile, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che la ditta Di Martino non poteva essere sottoposta a procedura fallimentare, circostanza questa pacifica e non contestata. Viceversa la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che la ditta citata non poteva più essere dichiarata fallita.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dellŽart. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112, 115, 116 Codice di Procedura Civile, 2 della Legge n. 297.1982 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: invero risultano insussistenti tutte le condizioni oggettive e soggettive per il fallimento della Di Martino, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenuta da oltre un anno rispetto al conseguimento del titolo esecutivo.

6. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dellŽart. 360 n. 3 CPC, degli artt. 115, 116 Codice di Procedura Civile, 2697, 2727, 2728 Codice Civile, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello posto a carico dellŽattrice una prova impossibile e tuttavia raggiungibile attraverso presunzioni.

7. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo motivo.

8. La Direttiva CE n. 987.1980 prevede lŽintervento del fondo di garanzia quando sia stata chiesta lŽapertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando lŽautorità competente ha deciso lŽapertura di detto procedimento ovvero ha constatato la chiusura definitiva dellŽimpresa e lŽinsufficienza dellŽattivo disponibile per giustificare lŽapertura del procedimento (art. 2). La Direttiva pone quindi due ipotesi: apertura della procedura concorsuale, ovvero provvedimento dellŽautorità competente che dichiara inutile aprire la procedura stessa. Appare evidente quindi lŽintento del legislatore comunitario di apprestare una garanzia totale per il pagamento del TFR, sia quando viene aperta una procedura concorsuale, sia quando tale procedura non viene aperta in quanto lŽimpresa è definitivamente chiusa e lŽattivo disponibile non giustifica tale apertura. Non rileva tanto lŽassoggettabilità in astratto dellŽimpresa a fallimento, quanto lŽinsolvenza accompagnata alternativamente o da una dichiarazione di fallimento ovvero da una constatazione di inutilità di una procedura.

9. La Legge n. 297.1982, art. 2, ha previsto il pagamento del TFR da parte dellŽINPS quando lŽimpresa sia assoggettata a fallimento ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.

10. Una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva consente, secondo una ragionevole interpretazione, lŽingresso ad unŽazione nei confronti del fondo di garanzia, quando lŽimprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e lŽesecuzione forzata si riveli infruttuosa. LŽespressione “non soggetto alle disposizioni del Regio Decreto n. 267.1942” va quindi interpretata nel senso che lŽazione ex art. 2 comma 5 della citata Legge n. 297.1982 trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, trattandosi di ditta individuale cessata da oltre un anno). LŽimprenditore “non più” assoggettabile a fallimento va considerato come imprenditore non soggetto alla Legge Fallimentare. LŽinterpretazione qui accolta trova un precedente specifico nella sentenza di questa Corte 27.3.2007 n. 7466. Essa ha come risultato non solo di meglio aderire al testo della Direttiva, ma anche di eliminare una zona di non-copertura assicurativa, quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato per il decorso del tempo, mentre il lavoratore era in causa per ottenere un titolo esecutivo.

11. Il principio da affermare è il seguente: quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato lŽattività di impresa da oltre un anno, esso va considerato “non soggetto” a fallimento e pertanto opera lŽart. 2 comma 5 della Legge n. 297.1982, a sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso lŽINPS alle condizioni previste dal comma stesso.

12. Ulteriore condizione prevista per il pagamento è che venga esperita una esecuzione forzata e questa non dia esito. A tal proposito Cass. 8.5.2008 n. 11379 richiede un “serio tentativo di esecuzione forzata”, con la possibilità che ne venga esperita più di una, ma sempre a condizione che esse presentino possibilità di successo, non essendo esigibile dal lavoratore che egli intraprenda azioni esecutive infruttuose o aleatorie.

Tale sentenza costituisce lŽapprodo finale di una serie di pronunce, le quali richiedono una esecuzione infruttuosa e non una “parvenza di esecuzione” (Cass. 2.4.2002 n. 4666); ma lŽonere di procedere ad esecuzione non è richiesto quando lŽesperimento dellŽesecuzione forzata ecceda i limiti dellŽordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o lŽinsufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore possano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (Cass. 17.4.2007 n. 9108). Di regola, è sufficiente una esecuzione infruttuosa (Cass. 16.1.2004 n. 625).

13. Il principio desumibile dalla giurisprudenza è il seguente: per conseguire lŽintervento del fondo di garanzia a sensi dellŽart. 2 comma 5 della Legge n. 297.1982, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione mobiliare, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che (o il Fondo provi che) esistono altri beni aggredibili con lŽazione esecutiva.

14. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Napoli, anche per le statuizioni circa le spese. I principi da applicare sono quelli sopra evidenziati in carattere corsivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.



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