sabato 28 marzo 2009
Beneficio amianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero
Importante circolare per chi è stato esposto allŽamianto nella sua vita lavorativa...
Estensione dei riconoscimenti di esposizione allŽamianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi successivi al 1992.
Circolare Inail n. 14 del 12 marzo 2009
Estensione dei riconoscimenti di esposizione allŽamianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi successivi al 1992.
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Il testo della circolare e 2 allegati da scaricare
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Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale prestazioni
Documento: Circolare n. 14 del 12 marzo 2009
Oggetto: Estensione dei riconoscimenti di esposizione allŽamianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi successivi al 1992.
Quadro Normativo
Legge 27 marzo 1992, n. 257, articoli 9 e 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, del 27 ottobre 2004, di attuazione dellŽarticolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Circolare Inail n. 90 del 29 dicembre 2004 : Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti allŽamianto
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, commi 20, 21 e 22
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze del 12 marzo 2008, di attuazione dei commi 20 e 21, art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione dellŽesposizione allŽamianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali.
PREMESSA
Per alcune realtà produttive, il Ministero del Lavoro ha emanato atti di indirizzo sulla esposizione allŽamianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dallŽart. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modifiche.
La legge n. 247 del 2007 di approvazione del Protocollo Welfare, dŽora in avanti denominata Legge, allŽart. 1, commi 20 e 21, è intervenuta in tale ambito prevedendo, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dellŽesposizione allŽamianto entro il 15 giugno 2005, lŽestensione dei riconoscimenti dellŽesposizione allŽamianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino alla data di avvio dellŽazione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
Il successivo comma 22 ha previsto lŽemanazione di un apposito decreto interministeriale attuativo.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 12 marzo 2008, dŽora in avanti denominato Decreto, il quale detta le modalità di attuazione dei commi 20 e 21, precisando lŽambito di applicazione della Legge.
1. Ambito di applicazione
LŽart. 1, comma 1, del Decreto individua i destinatari delle certificazioni di cui allŽart. 1, comma 20, della Legge nei lavoratori che:
a) hanno presentato allŽINAIL domanda per il riconoscimento dellŽesposizione allŽamianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la propria attività lavorativa con esposizione allŽamianto, per i periodi successivi allŽanno 1992 e fino allŽavvio dellŽazione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano lŽesposizione protratta fino al 1992;
c) non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della Legge1.
In relazione a quanto stabilito alla lettera a), ai fini della trattazione delle nuove domande di cui al successivo punto 2, possono essere valutati i periodi lavorativi successivi al 1992, anche se non esplicitamente richiesti con la domanda presentata entro il 15 giugno 2005, risultanti dai curricula professionali presentati dai lavoratori.
Da quanto stabilito alla lettera b), consegue lŽapplicazione della Legge ai soli reparti, aree produttive o mansioni per i quali gli atti di indirizzo riferiti ai singoli siti produttivi riconoscono lŽesposizione allŽamianto protratta al 31 dicembre 1992.
La ricognizione effettuata sugli atti di indirizzo in possesso dellŽIstituto ha portato allŽindividuazione di quindici siti produttivi, riportati nellŽallegata tabella2, per i quali risultano verificate le predette condizioni.
2. Presentazione delle nuove domande