mercoledì 18 marzo 2009
Assunzioni fittizie in agricoltura e truffa
Con sentenza n. 45365 del 5 dicembre 2008, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di tentata truffa aggravata in danno dell’INPS (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) chi commette atti idonei diretti in maniera non equivoca ad indurre in errore l’INPS al fine di far conseguire ai lavoratori fittiziamente assunti come braccianti agricoli l’ingiusto profitto della percezione di indebite prestazioni previdenziali ed assistenziali, qualora abbia predisposto gli adempimenti funzionali a munirsi del titolo formale legittimante la disponibilità dei fondi attraverso la stipula di contratti di affitto con i proprietari e, successivamente, inoltrato all’Istituto la denunzia aziendale, contenente tra l’altro i dati anagrafico – aziendali volti a conseguire il rilascio da parte dell’Ente previdenziale del registro d’impresa attraverso la valutazione del rapporto ettaro – colturale.