venerdì 27 febbraio 2009
Mobbing: il punto
Pubblichiamo il punto di vista sul mobbing del nostro collaboratore di Redazione Avv. Maximilian Maria Russo.
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La Magistratura del Lavoro riconosce l’esistenza del mobbing e ne fornisce una definizione sempre più precisa e ‘tecnica’: mobbing quale comportamento illecito del datore di lavoro (e, spesso, dei colleghi) protratto nel tempo, preordinato e finalizzato all’emarginazione, all’eliminazione del lavoratore.
In altre parole, si ha mobbing in presenza di precisi criteri, oggettivi e soggettivi, che possono così essere riassunti: il carattere persecutorio e discriminatorio della condotta datoriale, il protrarsi nel tempo di tale condotta (almeno sei mesi, anche se l’estensione temporale è da valutare caso per caso) e il preciso intento vessatorio del datore di lavoro. Si parla, in concreto, di demansionamento o dequalificazione professionale, di carico eccessivo di lavoro o di completo svuotamento delle mansioni, di visite fiscali ‘a pioggia’, di molestie e di tutti quei comportamenti, commissivi e omissivi, che – seppur in sé leciti o da soli giuridicamente insignificanti – diventano rilevanti in un contesto d´insieme. Gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto alla sfera economica e professionale (ad esempio, l’autoeliminazione della vittima che molto spesso si dimette), ma possono essere ben più gravi. Il mobbing determina lo svilimento della personalità professionale e della dignità umana e può provocare disturbi psicofisici, perdita di fiducia e di autostima e altre conseguenze devastanti che finiscono inevitabilmente col ripercuotersi nella sfera sociale, personale, familiare, spesso intima, del lavoratore vittima di mobbing. Mi occupo di mobbing dal mio primo giorno di pratica, ancor prima di diventare avvocato. Devo dire, in base alla mia esperienza, che è tutt’altro che facile fornire la prova del mobbing. Spesso è addirittura impossibile (soprattutto se la prova si basa su testimonianze di colleghi che continuano a lavorare per il ‘mobber’). E’ difficile, nel corso di un processo, acquisire elementi di prova sufficienti perché il Giudice possa ritenere esistente, nel singolo caso, la condotta mobbizzante. Tuttavia, il fatto che il mobbing sia difficile da provare, non significa affatto che il mobbing non esista! Certo è auspicabile un intervento legislativo che possa essere d’aiuto non solo alle vittime del mobbing ma anche ai Giudici del Lavoro, chiamati ogni giorno a decidere controversie di mobbing.
Avv. Maximilian Maria Russo