giovedì 19 febbraio 2009
Le cariche di consigliere comunale e di assessore in due comuni della stessa Regione non sono incompatibili.
Le cariche di consigliere comunale e di assessore in due comuni
della stessa Regione non sono incompatibili.
Così il Consiglio di Stato, sez. I, con la sentenza 3376/08 del 22 ottobre 2008 che la dott.ssa Cesira Cruciani, collaboratrice di LavoroPrevidenza analizza puntualmente per i lettori della rivista.
Il Ministero dell´Interno, Direzione centrale per le autonomie, in seguito a numerose richieste di parere da parte di amministratori locali su eventuali incompatibilità in caso di diverse ipotesi di cumulo di cariche, ha rivolto al Consiglio di Stato un quesito che verte sostanzialmente sull´incompatibilità o meno tra la carica di consigliere comunale in un comune e la carica di assessore in altro comune della stessa Regione.
Il Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa che ha anche funzione consultiva, ha reso nell´adunanza del 22 ottobre 2008 un parere con cui risponde negativamente al quesito posto. L´ipotesi presa in considerazione, infatti, non è espressamente disciplinata dalle norme in tema di incompatibilità contenute nel Testo unico sull´ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n.267/2000).
Tali disposizioni, afferma il Consiglio di Stato, non possono essere applicate in via analogica ad altri casi non esplicitamente previsti dalla normativa, in forza del principio generale per cui non si applicano estensivamente disposizioni - come quelle sull´incompatibilità - che derogano in senso peggiorativo a principi generali come quello della libera accessibilità alle cariche amministrative.