lunedì 16 febbraio 2009
PENSIONE AGLI STRANIERI DISABILI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Articolo di approfondimento di Maria Grazia Fersin (Ricercatrice Centro Studi delle Migrazioni)
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La Corte Costituzionale con una sentenza e una ordinanza, interviene in materia di diritti dei cittadini stranieri.
Nella sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),e dell’articolo 9, comma 1,del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
A sollevare la questione è stato il Tribunale di Prato,cui si era rivolto il tutore di un cittadino albanese interdetto,regolarmente soggiornante in Italia dal 2000, in stato vegetativo a seguito di incidente stradale avvenuto nel 2003, riconosciuto totalmente invalido e con bisogno di assistenza continua, al quale era stata rigettata la domanda per la concessione della pensione di inabilità e dell´indennità di accompagnamento causa la mancata titolarità della carta di soggiorno.
Con l’ordinanza n. 17 /2009 la Corte Costituzionale ribadisce che non serve il possesso della carta di soggiorno per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento.
Il caso trattato nell’ordinanza riguarda un cittadino straniero, residente in Italia dal 1999 , riconosciuto dalla Commissione medica inabile con la necessità di assistenza continua, ma suc cessivamente si è visto negare il beneficio economico in quanto sprovvisto della carta di sog giorno .
Lecce, Febbraio 2009