lavoroprevidenza

martedì 3 febbraio 2009

IL BONUS PER LE FAMIGLIE

ARTICOLO DELLA DOTT.SSA MARISA IANNONE
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Per far fronte allo stato di crisi finanziaria, il Legislatore italiano è intervenuto con il decreto legge n. 185 - entrato in vigore il 29 novembre 2008 - ed ha introdotto delle misure a favore delle imprese e delle famiglie.

Per quanto riguarda le famiglie è stato introdotto un bonus straordinario che può essere richiesto da tutti i cittadini (residenti, lavoratori, pensionati e persone non autosufficienti) che fanno parte di un nucleo a basso reddito.
Per la qualificazione del nucleo familiare, si deve tener conto che l´articolo 12 del TUIR , menziona il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato), i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati) e ogni altra persona indicata nell´articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell´autorità giudiziaria.
Per avere accesso al bonus si deve prendere a riferimento il reddito dichiarato nel 2007 o nel 2008.
Se la richiesta prende come riferimento l’anno 2007, il termine per la presentazione della domanda scade il 28 febbraio 2009; mentre, se la richiesta viene presentata per il reddito 2008, la scadenza si protrae fino al 31 marzo 2009.
Ancora, la richiesta può essere anche presentata con la compilazione del modello 730 del 2009 ( redditi 2008).
Il lavoratore che sceglie di prendere in considerazione i redditi del 2007, riceverà il bonus in busta paga entro il mese di febbraio 2009; mentre, i pensionati riceveranno la somma mediante il bollettino della pensione del mese di marzo 2009 .
Il lavoratore che presenta la domanda per il reddito 2008, incasserà la somma ad aprile 2009 (i pensionati a maggio 2009).
In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d´imposta, la richiesta può essere presentata - in via telematica all´Agenzia delle Entrate - entro il 30 giugno 2009.
Questo beneficio potrà essere riconosciuto ad solo membro del nucleo familiare.
Per la presentazione della richiesta, sono stati già approntati i modelli (disponibili sul sito www.agenziaentrate.it), i quali devono essere consegnati: nel caso dei lavoratori dipendenti ai propri datori di lavoro, che fungono da sostituti d’imposta; invece, i pensionati, all´Inps o agli altri Enti Previdenziali.
Come previsto dallo stesso decreto, per la compilazione delle domande, si potrà ricorrere anche all’ausilio di commercialisti, CAF ed altri soggetti autorizzati.
Nella domanda i dati presentati devono essere autocertificati , e spetterà successivamente all´Agenzia delle Entrate effettuare i controlli sulle informazioni dichiarate (sia dai richiedenti che dai sostituti d´imposta).
Il beneficio economico di cui si potrà usufruire varia da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 a seconda delle condizioni del soggetto richiedente (cioè del numero del nucleo familiare di cui fa parte e della soglia di reddito complessivo che il nucleo familiare raggiunge).
Alla formazione del reddito da prendere in considerazione per l’applicazione dell’agevolazione concorreranno:
i redditi da lavoro dipendente, le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;
le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni;
le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell´attività di lavoro dipendente o nell´oggetto dell´arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all´articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi , ossia lavoro autonomo;
le remunerazioni dei sacerdoti , e le congrue e i supplementi di congrua ;
i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell´autorità giudiziaria;
i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge nona carico;
i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiori ad Euro 2.500,00.

Per rendere degli esempi numerici:
ai pensionati soli, con un reddito fino ad Euro 15.000,00 andrebbero Euro 200,00;
le famiglie con un reddito fino ad Euro 17.000,00 - e composte di due persone - riceverebbero Euro 300,00;
Euro 450,00 andrebbero ai nuclei familiari composti da tre persone e con un reddito complessivo che non superi Euro 17.000,00;
ai nuclei con 4 persone con un reddito non superiore ad Euro 20.000,00 andrebbero Euro 500,00;
le famiglie composte da cinque componenti e con reddito non superiore ad Euro 20.000,00 toccherebbero Euro 600,00;
alle famiglie con oltre 5 componenti ed un reddito non superiore ad Euro 22.000,00 sarebbero assegnati Euro 1.000,00. La stessa cifra spetterebbe anche alle famiglie con all’interno un portatore di handicap e con un reddito sotto Euro 35.000,00.
Si sottolinea che il bonus, non va ad incrementare il reddito nè sotto l’aspetto fiscale né sotto l’aspetto previdenziale, lasciando quindi alla famiglia anche l’opportunità di usufruire dell’ ulteriore “sostegno” previsto per gli acquisti (cd. social card).
Da tutte le agevolazioni sono esclusi gli imprenditori (anche piccoli) e i professionisti; in definitiva, il mero possesso della Partita Iva rappresenta una condizione di esclusione da questo beneficio.
Infine, si evidenzia che il bonus è stato previsto soltanto per l’anno 2009.

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