lunedì 2 febbraio 2009
CONGEDI RETRIBUITI I FIGLI CONVIVENTI DI PERSONE CON HANDICAP
Storica sentenza della Corte Costituzonale in materia di congedi retribuiti!
La Consulta, infatti, ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”
Con questa decisione anche i lavoratori che assistono il genitore convivente con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
SINTESI: I LEGITTIMATI DOPO QUEST´ULTIMA DECISIONE:
1) i congedi spettano ai fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori siano essi stessi inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio con handicap (Sentenza della Corte Costituzionale del 8 giugno 2005, n. 233);
2) il congedo biennale spetta al lavoratore che assista il coniuge con handicap grave (Sentenza della Corte Costituzionale, 18 aprile 2007, n. 158);
3) infine, con la recentissima sentenza del 26 gennaio 2009, la Corte include tra i beneficiari del congedo anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave i quali, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere così la concessione dei due anni di congedo retribuito.
EFFETTI IMMEDIATI DELLA SENTENZA 19/2009 CORTE COST.
Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.
Può richiedere la concessione di questo congedo seguendo lo stesso iter già previsto per gli altri titolari del beneficio (genitori, coniuge, fratelli e sorelle). Verosimilmente nell’immediato riceverà un diniego dall’Istituto previdenziale di riferimento o dall’azienda (sopratutto se pubblica), motivato dall’assenza di disposizioni applicative.
Il lavoratore, in questo caso, può avviare, supportato da un patronato sindacale, un contenzioso con l’azienda, valutando l’ipotesi di una diffida o di una denuncia che avrebbe esiti senza dubbio favorevoli al ricorrente.
In alternativa può scegliere di attendere (ci potrebbe volere qualche mese) l’emanazione di disposizioni applicative da parte degli Istituti previdenziali ed altre autorità ministeriali.
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LavoroPrevidenza pubblica il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale e le altre precedenti sentenze.
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