sabato 24 gennaio 2009
CESSAZIONE DELL´ATTIVITA´: NON SI DECADE PIU´ DAL BENEFICIO.
1. I soggetti che cessano definitivamente l’attività nel periodo di sospensione contributiva o in periodi successivi, devono restituire l’intero capitale sospeso in unica soluzione all’atto della comunicazione della cessazione stessa. Qualora l’azienda cessi definitivamente nel corso di un recupero rateale gravato da interessi di dilazione, la sorta capitale dovrà essere gravata dei suddetti interessi, calcolati fino alla data di restituzione.
2. I soggetti che sospendono temporaneamente la propria attività nel corso del recupero, possono non decadere dal beneficio se proseguono regolarmente nel versamento rateale anche nel periodo di inattività.
Scarica qui la circolare INPS n. 106/2008