mercoledì 21 gennaio 2009
Militari della Guardia di Finanza e lavoratori del P.i. privatizzato: differenze?
A differenza dei lavoratori pubblici cc.dd. privatizzati, i quali sottoscrivono un contratto di lavoro con lŽamministrazione che li assume, per i lavoratori militari, nel caso di specie i lavoratori della Guardia di Finanza, non è previsto la stipula di alcun contratto di lavoro con lŽamministrazione militare.
Nota di Rocchina Staiano
T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 1 aprile 2008, n. 2766
Svolgimento del processo - Motivi della decisione. - Che nellŽudienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante "sentenza in forma semplificata";
RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante "sentenza in forma semplificata";
CONSIDERATO che parte ricorrente, - ufficiale in f.p. della M.M. ed aspirante alla "stabilizzazione" del proprio rapporto lavorativo (id est: alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con lŽamministrazione militare) in applicazione del comma 519 dellŽart.1 della legge finanziaria 2007 (legge n.266 del 2006) - ha, col ricorso in epigrafe:
a) impugnato il provvedimento di collocamento in congedo assumendone il contrasto col citato comma 519, essendo essa parte in possesso del requisito soggettivo richiesto da tale norma;
b) chiesto lŽannullamento del provvedimento adottato dallŽamministrazione della Difesa in ordine alla predetta istanza di stabilizzazione;
CONSIDERATO lŽorientamento giurisprudenziale assunto in numerosi precedenti analoghi;
VISTA, in particolare, la sentenza 4709/2007 del 22.05.2007; e richiamate, ai sensi dellŽart. 26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dallŽart.9 della L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;.
CONSIDERATO che dagli atti di causa non emerge che il ricorrente alla data del 31.12.2006 fosse in possesso del requisito soggettivo (triennio di servizio) prescritto dallŽart.1, comma 519, della legge n.266 del 2006 quale presupposto fondamentale condizionante lŽammissione alla procedura di stabilizzazione del rapporto precario di lavoro;
CONSIDERATO, come già affermato in precedenti analoghi, che la circostanza che il ricorrente fosse in servizio anteriormente al 29.9.2006 "non è utilmente invocabile in quanto tale fatto è menzionato nel comma 519 con riferimento a soggetti diversi dagli ufficiali ausiliari delle FF.AA. i quali non hanno stipulato alcun contratto di lavoro ante 29.9.2006 ma sono stati nominati allievi ufficiali con soggezione a disciplina lavorativa che (a differenza dei lavoratori pubblici cc.dd. privatizzati che sottoscrivono un contratto di lavoro con lŽamministrazione che li assume) trova integralmente collocazione nella normativa speciale di settore che ovviamente non prevede la stipula di alcun contratto di lavoro con lŽamministrazione militare" (così in TAR Lazio, I^ bis, 5292/2007 dellŽ8.06.2007);
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere;
RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la novità della questione in controversia;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallŽAutorità Amministrativa.