domenica 18 gennaio 2009
ALCUNE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Pubblichiamo le massime di recenti sentenze della Cassazione in materia di lavoro e previdenza sociale
Cessazione dell’attività, inefficacia del licenziamento e contributi
Con sentenza n. 29936 del 22 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento inefficace, la previsione di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali non può essere esclusa nel caso in cui la mancata reintegrazione dipenda dalla intervenuta cessazione dell’attività aziendale, in quanto il rapporto di lavoro deve ritenersi ricostituito nel lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento operato dal datore e la risoluzione del rapporto a causa della suddetta cessazione di attività.
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Risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa
Con sentenza n. 29485 del 17 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo consistente non in un lucro cessante, ma nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la chance è un’entità giuridica patrimoniale economicamente valutabile.
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Computo del periodo di comporto per malattia
Con sentenza n. 29317 del 15 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in carenza di esplicite disposizioni del CCNL, devono essere compresi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o non lavorativi, compresi quelli di sciopero, operando, in difetto di prova contraria, una presunzione di continuità in quei giorni dell’episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta.
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Cessazione dell’attività, inefficacia del licenziamento e contributi
Con sentenza n. 29936 del 22 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento inefficace, la previsione di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali non può essere esclusa nel caso in cui la mancata reintegrazione dipenda dalla intervenuta cessazione dell’attività aziendale, in quanto il rapporto di lavoro deve ritenersi ricostituito nel lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento operato dal datore e la risoluzione del rapporto a causa della suddetta cessazione di attività.
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