martedì 6 gennaio 2009
D.L. 200/2008 E RIPOSO SETTIMANALE E DOMENICALE
Articolo dell´Avv. Rocchina Staiano
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Il d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, rubricato “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa”, vista la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all´effetto abrogativo previsto dall´art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore, con l’art. 3 stabilisce che sono soppresse dall´Allegato A del l. 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell´Allegato 2, tra le quali troviamo la l. 22 febbraio 1934, n. 370, che si occupa del riposo domenicale e settimanale.
La. L. 370/1934 stabilisce che al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge (l. 370/1934) non si applicano:
1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
3) ai lavoranti al proprio domicilio;
4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità nell´andamento dei servizi;
5) al personale navigante;
6) al personale addetto alla pastorizia brada;
7) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
8) al personale addetto ai lavori di sivicultura in quanto provvedono apposite norme;
9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
12) al personale addetto agli istituti d´istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di Istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Province e dai Comuni;
13) al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici quando provvedano speciali disposizioni legislative;
14) salvo il disposto degli artt. 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all´anno.