lunedì 22 dicembre 2008
Spese di giustizia nel processo del lavoro
E’ stato approvato l’art. 67-bis che fa salva la gratuità del processo del lavoro.
LavoroPrevidenza pubblica il testo del disegno di legge in questione, comunicando a tutti i lettori che la problematica in questione verrà trattata in questi giorni in maniera approfondita.
Difatti, pubblicheremo a breve vari interventi, pareri ed approfondimenti di illustri giuslavoristi.
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l Governo ha inserito nel d.d.l. 1441-quater-A (approvato il 28.10.2008 dalla Camera dei Deputati ed oggi in discussione al Senato sotto il n. 1167), una norma (l’art. 67-bis), che, pur prevedendo la soppressione della “voce n. 1639 dell’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha solo apparentemente ripristinato la situazione ex ante, visto che, al 2° comma, ha avuto cura di precisare che “all’articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: "Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile e"”: il che significa che nel caso in cui questa disposizione viene approvata anche dal Senato, chi intendesse - per le controversie in materia di lavoro e di previdenza - rivolgersi al giudice, sarà tenuto a pagare, indipendentemente dal valore della causa, un contributo unificato in misura fissa pari a € 103,30!
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LavoroPrevidenza.com
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