lavoroprevidenza

mercoledì 12 novembre 2008

CARABINIERI E GIUDIZIO DI VALUTAZIONE

Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1097

Si deve ritenere che il giudizio valutativo circa l´inidoneità psico-attitudinale dell´aspirante carabiniere effettivo, in quanto accertamento tecnico-discrezionale, vada considerato motivato con la mera dizione di non idoneità (Rocchina Staiano).


Svolgimento del processo - Motivi della decisione. - 1.- L´Amministrazione della Difesa impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 1612 del 23 aprile 2002, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor T.S., aspirante all´arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma breve, avverso il provvedimento 16.12.2000, di esclusione dal concorso per non idoneità in sede di accertamento delle qualità psico-attitudinali.
il T.A.R. adito ha accolto il ricorso nell´assunto della contraddittorietà della valutazione di inidoneità rispetto a quella positiva riportata, pochi mesi prima, in sede di arruolamento come carabiniere ausiliario e, comunque, in assenza di motivazione sulla rilevata diversità; secondo il giudice di primo grado non sarebbe stato altresì valutato dall´Amministrazione il periodo svolto quale carabiniere ausiliario (anche) ai fini dell´interpretazione del profilo psico-attitudinale.
Le argomentazioni della sentenza gravata vengono sottoposte a serrata critica dal Ministero appellante anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Sezione.
Resiste il S. con memoria difensiva.
2.- Il ricorso è fondato, alla stregua delle censure dedotte dall´appellante. Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza della Sezione che alla diversità di status e compiti del carabiniere effettivo rispetto al carabiniere ausiliario corrisponde analoga differenziazione per quanto riguarda i requisiti di idoneità pisico attitudinale; di conseguenza, il giudizio di inidoneità in ordine al detto profilo riportato dall´aspirante all´arruolamento quale carabiniere effettivo non è precluso da un precedente giudizio - anche a breve distanza di tempo - favorevole conseguito in sede di arruolamento come carabiniere ausiliario.
Tale giudizio, inoltre, in quanto risultante di valutazioni di ordine tecnico - discrezionale, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, salvi i consueti limiti della illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento del fatto, incongruenza delle conclusioni; elementi, questi, peraltro non riscontrabili, ictu oculi, nella fattispecie all´esame.
In quanto accertamento tecnico-discrezionale, il detto giudizio valutativo deve ritenersi motivato con la mera dizione di non idoneità, fermo restando che, nella specie, esso risulta altresì sorretto dalla articolazione delle conclusioni del perito selettore.
Il primo giudice rileva anche l´omessa valutazione del periodo svolto quale carabiniere ausiliario.
Va osservato, in linea generale, che gli elementi valutabili ai fini dell´arruolamento risultano analiticamente indicati dall´art. 4 D.Lgs. n. 198/1995, applicativo del precedente art. 4; va osservato inoltre che l´esclusione dalla procedura del S. è avvenuta espressamente in ragione della inidoneità riportata nel giudizio psico-attitudinale e che tale giudizio è formulato a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento sulla base dei criteri e delle modalità indicate negli allegati al bando di concorso, che non risultano specificatamente contestati.
Del resto, è la stessa ritenuta "differenziazione" inerente i requisiti di idoneità psico-attitudinale - a tacere della ontologica diversità dei campi di indagine - a precludere la valutazione di esperienze maturate nella posizione di ausiliario.
3.- L´appello dell´Amministrazione della Difesa va in conclusione accolto; per l´effetto, va respinto il ricorso di 1° grado.
Nelle peculiari condizioni soggettive della parte privata il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in appello n. 6558/2002 proposto dal Ministero della Difesa e, per l´effetto, respinge il ricorso di 1° grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.


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