lunedì 10 novembre 2008
GUARDIA DI FINANZA PRESSO PROCURE DELLA REPUBBLICA ED INDENNITA GIORNALIERA DI SERVIZIO ESTERNO
Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3825, nota di Rocchina Staiano
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Non si deve ritenere spetti, agli appartenenti alla Guardia di Finanza, che siano stati assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, la speciale indennità giornaliera di servizio esterno, prevista dai D.P.R. nn. 395/1995 e 254/1999.
Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2004, e depositato il successivo 19 febbraio, un folto gruppo di finanzieri - in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale e la soppressa Pretura circondariale di Roma - proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. II, n. 10406 del 20 novembre 2003, che aveva respinto la domanda di corresponsione della speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
2. Si costituiva il Ministero dellŽeconomia e delle finanze deducendo lŽinfondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione allŽudienza pubblica del 12 giugno 2007.
4. LŽappello è infondato e deve essere respinto.
LŽunica questione sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se al personale della Guardia di finanza, assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, competa o meno la speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
Sul punto è sufficiente rinviare - a mente dellŽart. 9, l. n. 205 del 2000 - agli specifici ed univoci precedenti di questo Consiglio (da cui la sezione non intende discostarsi), che hanno negato al predetto personale il beneficio in questione (cfr. in generale, sulla natura ed i presupposti applicativi del beneficio, Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 585; sul personale della G. di f. assegnato alle sezioni di p.g., Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 827).
È appena il caso di evidenziare infine, per replicare alle diffuse argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa degli appellanti (nellŽatto di appello e nella memoria conclusionale), che il Comando generale della G. di f., nella circolare 3 aprile 2000, non ha introdotto contra o praeter legem ulteriori presupposti, fattuali e giuridici, rispetto a quelli divisati dai decreti presidenziali che hanno recepito gli schemi concertati di categoria, essendosi limitato a chiarire la ratio ed i presupposti applicativi dellŽindennità in questione quali emergono obbiettivamente dallŽesegesi letterale, sistematica e storica di tutte le norme che si sono avvicendate in materia, a partire dallŽart. 12, del d.P.R. n. 147 del 1990.
5. In conclusione lŽappello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo lŽordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge lŽappello e per lŽeffetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore del Ministero dellŽeconomia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallŽAutorità amministrativa.