martedì 4 novembre 2008
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari
Portato a 180 giorni il termine per ottenere il visto di ingresso in Italia
Con una circolare del 28 ottobre 2008 il Dipartimento per le libertà civili e l´immigrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell´articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all´estero.
In particolare, i requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell´assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).
Assicurazione sanitaria. Previsto l´obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all´iscrizione al servizio sanitario nazionale (maggiori dettagli nella circolare).
Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
Coniuge. E´ ammessa l´istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
Figli. Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
Genitori. E´ ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.
Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell´esame del DNA.
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.