venerdì 31 ottobre 2008
PROCESSO CIVILE – PLURALITA’ DI CAUSE RIUNITE- LIQUIDAZIONE DI ONORARI - CRITERI
La Corte, con nuovo orientamento, ha precisato che le norme di cui all’art. 5, comma 4, della tariffa forense di cui al d.m. n. 585 del 1994, e l’art. 151, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplinano in modo diverso la liquidazione degli onorari, hanno un diverso ambito di applicazione, riferendosi la prima al caso in cui uno stesso avvocato assiste e difende più parti (sin dall’origine o per effetto di successiva riunione), e la seconda al caso della riunione di cause con difensori diversi.
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