lavoroprevidenza

giovedì 18 settembre 2008

PRECEDENTI PENALI E PROBLEMI DI ASSUNZIONE

E’ illegittimo il diniego di assunzione in servizio di un vincitore di un pubblico concorso, fondato solamente sulla base della sussistenza di precedenti penali a carico dell’interessato, risultanti nel certificato del casellario giudiziario.
Così ha stabilito il TAR Calabria, Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 22 agosto 2008, n. 446.
Il caso ha riguardato un medico veterinario vincitore di un concorso pubblico presso un’azienda sanitaria che si è visto rifiutare l’assunzione da parte di quest’ultima, a seguito di alcuni precedenti penali, emersi con l’esibizione del certificato del casellario giudiziario.
L’interessato ha proposto ricorso al competente TAR, il quale richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721) ha ribadito che il mero accertamento di una condanna per taluno dei reati contemplati dall´art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intervenuta anteriormente all´ assunzione dell´impiego, non può condurre di per sé all´inibizione dell´ingresso in servizio dell´aspirante all´impiego.
Secondo il Collegio, è invece necessario che l’amministrazione accerti autonomamente e specificamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall´interessato, dai quali può desumere una valutazione circa l´esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato, e, quindi, ai fini dell´accesso al pubblico impiego.
Nella fattispecie in esame non essendo così avvenuto, il TAR ha accolto il ricorso.

Gesuele Bellini



Sentenza n. 446 del 22.08.2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 1992, proposto da:
XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Salazar, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Re Ruggero, 9;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 30 di Mélito P. S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Morabito, con domicilio eletto in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Morabito, via V. Veneto, 51;
nei confronti di
XXXXXXXX, non costituito in giudizio;

per l´annullamento

previa sospensione dell´efficacia,

del provvedimento di cui alla nota dell’amministratore straordinario della U.S.L. n. 30 di Mélito P.S. n. 20795 del 29 novembre 1991, che denega l’assunzione del ricorrente come Medico veterinario collaboratore, quale vincitore del relativo concorso, a causa dei suoi precedenti penali, emersi a seguito dell’esibizione del certificato del casellario giudiziario;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. n. 30 di Mélito P. S.;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. n. 94 del 19 febbraio 1992, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l’atto del 12 settembre 2007, con il quale la ricorrente ha sostituto l’originario procuratore avv. Margherita Libri con l’avv. Michele Salazar;

Vista la documentazione depositata dall’amministrazione resistente il 9 aprile 2008, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 7 del 13 febbraio 2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 08/07/2008 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 28 gennaio 1992 e depositato il 5 febbraio 1992, il dott. XXXXXX impugna il provvedimento di cui alla nota dell’amministratore straordinario della U.S.L. n. 30 di Mélito P.S. n. 20795 del 29 novembre 1991, che denega la sua assunzione come Medico veterinario collaboratore, quale vincitore del relativo concorso, a causa dei precedenti penali, emersi a seguito dell’esibizione del certificato del casellario giudiziario.

Il ricorrente fa presente di aver partecipato, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale, al concorso pubblico per la copertura di due posti di Veterinario – collaboratore indetto dalla A.S.L. n. 30 di Mélito P.S., in esecuzione della deliberazione n. 49 del 5 febbraio 1990.

A seguito della presentazione dei documenti di rito e segnatamente del certificato del casellario giudiziale, la A.S.L. ha comunicato al ricorrente che Egli non poteva essere assunto, “richiamate le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.57 n. 3, che stabiliscono preclusiva per l’accesso al pubblico impiego la mancanza del requisito di nullità per quanto di evince dal prefato certificato del casellario giudiziale”.

Avverso tale provvedimento sono dedotti i seguenti motivi:

I) Violazione del bando di concorso. Errata applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957, del D.P.R. n. 761/1979 e del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti.

Le disposizioni in epigrafe non stabilirebbero automatiche preclusioni per l’accesso al pubblico impiego, a causa della sussistenza, in capo agli aspiranti, di sentenze penali di condanna. Dopo l’abolizione del requisito della buona condotta (legge n. 732/1984), la non ammissione ai pubblici impieghi sarebbe prevista, con riguardo ai comportamenti precedenti, solo per intervenuta esclusione dall’elettorato attivo, ovvero per intervenuta destituzione o dispensa da precedente impiego. Siffatti casi non ricorrerebbero nella fattispecie.

II) Violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 e della legge n. 19/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Mancata valutazione di elementi essenziali.

Il mero accertamento di uno dei reati di cui all’art. 85 del D.P.R. n. 3/1957, commesso anteriormente all’ammissione all’impiego, non sarebbe sufficiente a precludere l’assunzione, che potrebbe denegarsi solo a seguito di una specifica valutazione del caso concreto, non operata dall’amministrazione nel caso oggetto del presente giudizio.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell’8 luglio 2008.

Il ricorso è fondato.

Il collegio osserva che , secondo la giurisprudenza, il mero accertamento di una condanna per taluno dei reati contemplati dall´art. 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intervenuta anteriormente all´ assunzione dell´impiego, non può condurre di per sé all´inibizione dell´ingresso in servizio dell´aspirante all´impiego.

A tal fine occorre, infatti, che l’amministrazione accerti autonomamente e specificamente la gravità dei fatti compiuti dall´interessato, onde desumerne il giudizio circa l´esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato, valutando dunque se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell´accesso al pubblico impiego (v. C.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721).

Nella fattispecie, l’amministrazione – peraltro con locuzione scarsamente comprensibile (v. testo sopra trascritto) - non ha operato alcuna autonoma valutazione, tanto meno specifica, ritenendo “sic et simpliciter” le condanne penali riportate dal ricorrente ostative alla sua ammissione al pubblico impiego, senza spiegare neppure quali siano tali condanne e perché sarebbero impeditive dell’assunzione.

In relazione a ciò, il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 08/07/2008 con l´intervento dei Magistrati:



Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Referendario


L´ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/08/2008
Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


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