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lunedì 15 settembre 2008

GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO: DIRITTO AGLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Consiglio Stato , sez. IV, 27 giugno 2007 , n. 3747, nota di Rocchina Staiano

Sulla base dell´ art. 2, comma 2, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all´equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto una favorevole sentenza di merito.


Svolgimento del processo. - Il presente appello è proposto dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in accoglimento di un ricorso degli attuali appellati, ha riconosciuto agli stessi il VII livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 1987 ovvero dalla data di inquadramento a vice brigadiere, se successiva.
Avverso la suddetta sentenza viene proposto il seguente motivo di diritto:
- Violazione dell´art. 3 della legge n. 216 del 1992, dell´art. 81 del decreto legislativo n. 199 del 1995, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, invasione del giudice amministrativo nelle scelte discrezionali del legislatore e straripamento di potere; in quanto il giudice di primo grado si è nella specie arbitrariamente e arditamente sostituito al legislatore, riconoscendo ai soggetti appellati dal 1° gennaio 1987 al 1° settembre 1995 (data individuata dal legislatore per l´equiparazione delle qualifiche) la VII qualifica funzionale, con tutte le conseguenze del caso.
Non costituiti in giudizio i soggetti appellati, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2007.

Motivi della decisione. - L´appello è fondato.
La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in questa sede riguarda l´equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che svolgono funzioni di pubblica sicurezza, a quello degli Ispettori della Polizia di Stato.
Il Collegio osserva sul punto che la Corte costituzionale con sentenza n. 277 del 12 giugno 1991, ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 43, comma 17, della tabella c) della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui non includeva la qualifica di ispettore di polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza, in tal modo omettendo l´individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza con quelle attribuite al personale di polizia.
I giudici costituzionali hanno precisato nella predetta pronuncia di non poter emettere una sentenza additiva per stabilire quali gradi dei sottufficiali dell´Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza potevano essere equiparati alla qualifica di ispettore di polizia ai fini retributivi, trattandosi di questione involgente particolari e delicate indagini che spettano al legislatore.
Con il decreto-legge 7 gennaio 1992. m. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sono state dettate norme per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell´Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991.
In tal modo è stata data attuazione alla ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, nonché alle sentenze del Consiglio di Stato n. 968 del 1991 e del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1219 del 1991, pure concernenti l´equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell´Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, autorizzando la corresponsione del relativo trattamento economico agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 1992.
L´art. 3 della predetta legge n. 216 del 1992 conteneva, inoltre, la delega al Governo per l´adozione di appositi decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche degli ordinamenti delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In attuazione di tale delega, con decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nell´ambito del Corpo della Guardia di finanza è stato istituito il ruolo degli ispettori, quello dei sovrintendenti e quello degli appuntati e finanzieri, stabilendone l´inquadramento secondo i criteri di cui all´art. 62, con decorrenza dal 1° settembre 1995, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Fin qui il legislatore, che in tal modo ha dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale prima indicata, nell´ambito della quale, è d´uopo ricordarlo, si era segnalata l´ampia discrezionalità del legislatore.
Pertanto, in presenza di un chiaro disposto legislativo che prevede una specifica decorrenza dell´equiparazione, appare effettivamente fuori misura l´interpretazione additiva da parte del giudice di primo grado, che fa rientrare anche il periodo precedente in un´equiparazione che comincia da una data successiva.
Al massimo, si potrebbe pensare ad una denuncia di incostituzionalità, che però il Collegio ritiene di non sollevare, in considerazione proprio del fatto che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza prima indicata, ha richiamato la discrezionalità del legislatore nella materia.
Alla luce di quanto appena indicato, appare evidente l´erroneità della sentenza di primo grado che ha fornito un´interpretazione della normativa esistente patentemente additiva della volontà del legislatore.
Le spese del doppio grado di giudizio possono, però, in considerazione della natura della controversia, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull´appello in epigrafe, lo accoglie e, per l´effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.

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