martedì 9 settembre 2008
Relazioni sindacali nel comparto Regioni/Autonomie Locali
Importante pronuncia del Giudice del Lavoro di Verbania in materia di relazioni sindacali nel comparto Regioni/Autonomie Locali. *
Un ente locale con dirigenza non può, unilateralmente, appropriarsi delle risorse del fondo collettivo di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.99 e destinarle al finanziamento di nuove posizioni organizzative.
Con proprio Decreto in data 16.07.08 il Giudice del Lavoro di Verbania ha condannato per condotta antisindacale l’amministrazione che aveva proceduto al conferimento di nuove posizioni organizzative senza preventivo accordo sull’utilizzo delle risorse, e ha altresì intimato alla stessa di revocare gli atti adottati e gli effetti prodotti, “sconfessando” alcuni pareri dell’ARAN in materia.
L’importante pronuncia, che nasce a seguito di due distinti ricorsi sindacali (UIL FPL e successivamente, in modo congiunto, CGIL FP e CISL FPS), poi riuniti, costituisce un importante precedente in questa materia in quanto pone chiarezza sui rapporti che intercorrono tra l’art. 17 co. 2 lett. c) e l’art. 4 co. 2 lett. a) del CCNL 01.04.99.
In particolare, secondo il Giudice, l’art. l’art. 17 co. 2. lett. c) non è l’unica norma applicabile al finanziamento delle posizioni organizzative, ma deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 4 del medesimo contratto collettivo.
Nel caso di specie, poi, come evidenziato nel provvedimento giurisdizionale, l’amministrazione non aveva ancora formalmente provveduto alla costituzione del fondo di cui all’art. 15 CCNL 01.04.99 da in cui vengono quantificate le risorse da distribuire.
La singola amministrazione può quindi individuare nuove posizioni organizzative e determinarne l’ammontare economico (previa concertazione dei criteri di individuazione e pesatura), ma non può, autonomamente, prelevare ulteriori risorse dal fondo collettivo proprio perché, ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. a) citato, l’allocazione delle risorse ai fini della loro distribuzione rientra in ambito di contrattazione.
Siffatta tesi è vieppiù avvalorata, anche se la richiamata pronuncia non ne fa menzione, se si considera che, ex art. 17 co. 2 lett. b), l’ammontare del fondo per le progressioni orizzontali, anch’esso di natura stabile come quello delle posizioni organizzative, presuppone un ammontare determinato annualmente in sede di contrattazione.
In ragione di ciò appare ovvio che, qualora ogni singola Amministrazione potesse autonomamente decidere di allocare risorse per posizioni organizzative fino ad azzerare il fondo stabile disponibile, non rimarrebbe aperto alcuno spazio contrattuale in tema di progressioni orizzontali.
Il richiamo alla contrattazione operato dalla lett. b) dell’art. 17 deve così intendersi valere, per ragioni sistematiche, anche per quanto concerne la lett. c), sebbene il CCNL non ne faccia esplicita menzione.
È evidente che le considerazioni sopra esposte non si limitano al solo istituto delle posizioni organizzative, ma investono tutte le indennità correlate all’art. 17, proprio in ragione del richiamo che esplicitamente ne viene fatto dall’art. 4 co. 2 lett. a).
* Commento a cura di
• avv. Diego Noretta del Foro di Verbania – esperto in controversie di diritto del lavoro
• Luigi Spadone – segretario organizzativo e responsabile contrattazione UIL FPL per la Provincia del Verbano Cusio Ossola
Si allega testo del decreto del Tribunale di Verbania