giovedì 28 agosto 2008
PREVIDENZA- SANZIONI CIVILI – NATURA GIURIDICA – TRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI
Le sanzioni civili si distinguono dalle le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) e da quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997), non avendo un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale ed essendo sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l´obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l´inadempimento, sicché, non trovando applicazione per le sanzioni civili il principio della personalità della responsabilità, esse sono trasmissibili agli eredi.