lavoroprevidenza

mercoledì 23 luglio 2008

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla luce del c.d. Testo Unico D.lgs.9 aprile 2008 n. 81

Articolo del dott. Marco Barone del Foro di Bologna abilitato al Patrocinio legale.
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La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’attività di prevenzione, costituisce uno dei principi fondamentali, una delle innovazioni più importanti che furono introdotte con il decreto legislativo 626/94. Infatti, in passato con i DPR n. 547 e n. 303, era previsto al minimo il coinvolgimento informativo dei lavoratori ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Ma non si deve dimenticare l’articolo 9, dello statuto dei lavoratori, dove si rileva appunto che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze hanno diritto di controllare l´applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l´elaborazione e l´attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. La direttiva comunitaria 391/89, recepita nel nostro ordinamento insieme ad altre sette direttive particolari, con il D. lgs. 626/94 ha introdotto nel nostro sistema normativo il concetto di partecipazione. Ciò è quello che si rileva in base all’articolo 1, della direttiva ivi considerata, infatti, i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti permettendo la partecipazione degli stessi in tutte quelle questioni, quelle attività, che riguardano la sicurezza, la protezione della salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per partecipazione, come insegnato da autorevole dottrina, si intendono le strategie che si possono mettere in atto per coinvolgere i lavoratori agli obiettivi della sicurezza e alle strategie di prevenzione. La nozione di partecipazione, è un concetto storico, specialmente nelle lotte sindacali, e non è limitata alla questione inerente alla sicurezza del lavoro.


Ma è chiaro che nell’applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ha un ruolo determinante.

L’ articolo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l´attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, prevedeva la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.); riportando i punti salienti della direttiva quadro del 1989 si evince che si intende per
rappresentante dei lavoratori il soggetto che ha una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero, qualsiasi persona eletta, scelta o designata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda i problemi della protezione della loro sicurezza e salute durante il lavoro .L’articolo 11 della citata Direttiva quadro rileva che il R.L.S ha una funzione meramente partecipativa e consultiva, evincendo quindi la natura appunto partecipativa e non conflittuale di tale figura all’interno del rapporto di lavoro. All’articolo 11 si rileva quindi, che i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro. Ciò comporta in particolare :
- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Al comma secondo del citato articolo 11 invece si sottolinea che i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:
a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
b) sulla designazione dei lavoratori di cui all´articolo 7, paragrafo 1 (Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell´impresa e/o nello stabilimento), e all´articolo 8, paragrafo 2 ( ovvero in tema di Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato la designazione del lavoratore responsabile) e sulle attività previste all´articolo 7, paragrafo 1;
c) sulle informazioni di cui all´articolo 9, paragrafo 1( Il datore di lavoro deve: a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l´attrezzatura di protezione da utilizzare; c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un´incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro; d) redigere, per l´autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori), e all´articolo 10 (obbligo di informazione);
d) sull´eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all´impresa e/o allo stabilimento, previsto all´articolo 7, paragrafo 3 ( ovvero se le competenze nell´impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di prote-zione e prevenzione.)
e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all´articolo 12 ( modalità di effettuazione della formazione)
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo.
4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.
5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro - senza perdita di retribuzione - ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.
6. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all´autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall´autorità competente.


Il d.lgs 626/ del 1994 ha incrementato e perfezionato la normativa esistente per le competenze, le garanzie del R.L.S., normativa che è stata ripresa e rimodulata con il Testo Unico del 9 aprile 2008.
Il R.L.S. spesso, sui luoghi di lavoro, non aveva alcun ruolo di partecipazione o consultazione, ma ancor di più tale figura non veniva formata a dovere, non era a conoscenza di quali fossero i propri diritti o doveri, per non parlare del fatto che spesso gli stessi lavoratori non sapessero chi fosse il R.L.S. di riferimento all’interno della propria azienda.
Con il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 è cambiato qualcosa perché si possa affermare una inversione di direzione in tal senso? Il R.L.S. potrà divenire il vero centro nodale di collegamento tra le necessità dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro e gli obblighi a carico del datore di lavoro ?
La risposta non è meramente positiva data la genericità ed indeterminatezza di alcune previsioni normative e specialmente mancanza di sanzioni in caso di non ottemperamento da parte del datore di lavoro, anche se occorre attendere le definizioni che verranno determinate con i rinvii fatti alla contrattazione collettiva o alla conferenza permanente tra Stato e Regioni per avere un quadro definitivo sul punto.
Andiamo per ordine per comprendere quali sono i diritti e gli obblighi di tale “innovativa figura”, innovativa perché sino ad ora non ha funzionato a dovere…
Al TITOLO I - Principi comuni CAPO III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento del citato D.lgs del 2008 è dedicato alla Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

All’articolo 37 primo comma si legge che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita’ della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il comma 5° specifica che l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ( non comprendendosi quale siano i requisiti di questa persona esperta, da chi venga nominata, se sia legata ad una struttura pubblica o meno), mentre il 6° comma che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il comma 10° del presente articolo tratta nello specifico la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalita’, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi definiti dal comma successivo ovvero: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività’ di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e’ di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo’ essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.( è di notevole importanza il fatto che si dedichi la formazione anche ai rischi specifici, ma le ore dedicate a tale formazione sembrano essere poche, cosi come non si comprende cosa accada al datore di lavoro che non ottemperi a tale formazione verso il R.L.S verrà sanzionato o meno? Che senso ha prevedere degli obblighi alla cui violazione non scaturisce alcun tipo di sanzione?)
Il comma 12 specifica altresì che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non puo’ comportare oneri economici a carico dei lavoratori. ( ovviamente è più che plausibile che i lavoratori non debbano farsi anche carico in termini di onerosità economica della formazione sulla sicurezza sul lavoro)
Il comma 13 rileva che il contenuto della formazione ( conformemente alle disposizioni della Direttiva Quadro)deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo( anche qui sorgono vari dubbi ovvero quali saranno le modalità con cui verrà definito l’apprendimento del lavoratore immigrato? Si dovrà necessariamente ricorrere alla figura dei mediatori culturali che a loro volta dovranno essere formati e preparati , anche perché la maggior parte degli infortuni sui luoghi di lavoro riguardano i lavoratori immigrati. E’ importante questa disposizione normativa, ma letta così rischia di divenire solo un mero ed inutile proclamo di principio. )
Il comma 14 specifica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita’ di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e’ considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
L’ articolo 47 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 entra nello specifico della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 1 sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita’ di cui al comma 6 ovvero salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma. Il R.L.S. è eletto o designato per la sicurezza. in tutte le aziende, o unita’ produttive, ovvero , come si rileva al comma 3 nelle aziende o unita’ produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e’ individuato per piu’ aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. Invece nelle aziende o unita’ produttive con piu’ di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e’ eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il comma 5 del presente articolo sottolinea che il numero, le modalita’ di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche’ il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Il numero minimo di R.L.S in base al dettato normativo è il seguente: ) un rappresentante nelle aziende ovvero unita’ produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita’ produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita’ produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e’ aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Al comma 8 si legge che qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, ( ovvero dal RLST o RLS del sito produttivo) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 50 tratta invece delle attribuzioni del RLS, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) e’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita’ produttiva; c) e’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita’ di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) e’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche’ quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrita’ fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita’ competenti, dalle quali e’, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 ( riunione importante che si svolge nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti su iniziativa del datore di lavoro, sotto i 15 dipendenti su richiesta del RLS, per un confronto sulla situazione attinente la situazione della sicurezza sul lavoro in azienda) ; m) fa proposte in merito alla attivita’ di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita’; o) puo’ fare ricorso alle autorita’ competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Per altro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonche’ dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facolta’ riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r ( comunicazione all’Inail o Ipsema dei dati relativi agli infortuni verificatesi in azienda , tale obbligo sarà effettivo a fare data dal 1 gennaio 2009 come da dl 3 giugno 2008 n.97 ), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’ e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Ancora un volta si effettua un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale con i sindacati comparativamente più rappresentativi in questo caso per le modalita’ per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Il comma 4 rileva che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a ( ovvero del documento della valutazione dei rischi ).
Il comma 5 specifica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3(Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio’ non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi).
Il comma 6 rileva invece un importante obbligo a tutela della segretezza industriale a carico del R.L.S, ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonche’ al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Il comma 7 invece rileva una questione in merito alla incompatibilità delle funzioni tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la funzione di RSPP.
Gli artt. 48 e 49 sono dedicati alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale il quale sarà soggetto ad un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione( cosa che invece per il R.L.S. non viene specificata e rimandata per quanto si comprende alla contrattazione collettiva), e 8 ore di aggiornamento annuale; e alla figura del tutto innovativa quale quella del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che opererà in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu’ aziende o cantieri: a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita’ portuale nonche’ quelli sede di autorita’ marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita’ presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Il comma 3 dell’articolo 49 specifica che l a contrattazione collettiva stabilisce le modalita’ di individuazione di cui al comma 2(Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e’ individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo) , nonche’ le modalita’ secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Quella del RLST e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono figure che meritano un approfondimento a parte, ciò che si può rilevare in conclusione è che questo Testo Unico con gli innumerevoli rinvii fatti alla contrattazione collettiva e non solo, non risolverà il problema della pesantezza normativa in tema di sicurezza sul lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda il punto da me trattato ovvero quello relativo alla figura del R.L.S. credo che nei posti di lavoro se non si provvederà a sanzionare il datore di lavoro per gli omessi obblighi, se non si provvederà ad incrementare i controlli, se non si provvederà a garantire una formazione continua ed efficace specialmente nelle piccoli imprese , continuerà ad essere una figura meramente di facciata e non risolutiva dei problemi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.




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