lavoroprevidenza

martedì 8 luglio 2008

GUARDIA DI FINANZA E TRATTAMENTO ECONOMICO

A cura della Prof.ssa Rocchina Staiano

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 marzo 2007 , n. 2178, nota di Rocchina Staiano

Il trattamento economico del personale appartenente alla Guardia di Finanza non estende gli benefici economici al personale della stessa categoria già collocato a riposo. Ciò, ovviamente, non contrasta, secondo la Corte Costituzionale, con il principio di uguaglianza.

Svolgimento del processo. - I ricorrenti sono ex dipendenti della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza prima che il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199 entrasse in vigore e dunque prima del 1° sett. 1995.
I ricorrenti espongono altresì di essere stati in attività di servizio al momento in cui l´originaria legge delegata 6 marzo 1992 n. 216 è entrata in vigore.
Sostengono che il decreto legislativo n. 199 del 1995 avrebbe dovuto prevedere l´applicazione delle sopravvenute, favorevoli disposizioni normative, economiche e di carriera anche nei confronti di tutti coloro che, come i ricorrenti, erano stati in servizio alla data di entrata in vigore della legge delegata n. 216 del 1992.
In sostanza sostengono i ricorrenti che il decreto legislativo avrebbe dovuto entrare in vigore alla data del 31 dicembre 1992 così come postulava l´art. 2 della legge n. 216 del 1992.
Così operando il legislatore avrebbe effettuato un forte discrimine a danno dei ricorrenti mentre il personale in servizio avrebbe beneficiato di consistenti ed irragionevoli benefici sia di carattere economico che normativo.
I motivi dedotti sono i seguenti.
Violazione falsa applicazione di legge (legge di conversione 6 marzo 1992 n. 216, art. 2 in relazione al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199 segnatamente degli artt. 63, 64 e 65). Dichiarazione di rilevanza di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64 e 65 per violazione dell´art. 76 Cost. e per eccesso di delega e contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Ulteriore illegittimità costituzionale della sopravvenuta legge 29 aprile 1995 n. 130 per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost..
L´Amministrazione intimata si è costituita senza tuttavia depositare memorie.
La causa è stata trattenuta in decisione all´udienza del 7.2.2007.

Motivi della decisione. - 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Col ricorso in esame i ricorrenti, ex militari della Guardia di Finanza (collocati a riposo anteriormente al 1° settembre 1995), hanno chiesto l´accertamento del diritto a vedersi attribuire i benefici di carattere economico e normativo che avrebbero ottenuto se si fossero trovati ancora in servizio alla suddetta del 1° settembre 1995, di entrata in vigore del d.lg. 199/95.
Questioni analoghe a quelle prospettate nell´odierno gravame sono state esaminate sia dal giudice amministrativo (TAR Lazio Sez. I°, 17303 del 2004), sia dal supremo giudice delle leggi (cfr. sentenze Corte Costituzionale 27.4.2000 n. 126 e 23.1.2004 n. 30).
Gli interessati pretendono di far valere un diritto che essi stessi riconoscono privo di alcuna base normativa, diritto che potrebbe astrattamente trovare riconoscimento solo qualora il legislatore, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa (di cui, anche secondo gli stessi ricorrenti, è comunque stata fatta, nel caso di specie, corretta applicazione), dovesse provvedere ad una nuova ipotetica regolamentazione, ora per allora, delle carriere del personale interessato ed ormai collocato in quiescenza.
Sennonché, la Corte Costituzionale ha già ritenuto manifestamente infondate questioni del genere di quelle di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso, non ravvisando, nel sistema di riordino, recato a seguito della legge 6 marzo 1992 n. 216, alcuna disparità di trattamento e, più in generale, alcuna violazione dei criteri imposti dal legislatore delegante (cfr. le sentenze 27.4.2000 n. 126 e 23.1.2004 n. 30 citate).
Ha rilevato infatti la Corte che dall´esame dei lavori parlamentari della legge delega n. 216 del 1992 emerge con evidenza la sua ratio, e cioè « l´intento di realizzare una parità di trattamento, a parità di funzioni,... » tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Questo intendimento si è tradotto, nella specie, nell´art. 3 comma 1 della legge n. 216 del 1992 che delega il Governo ad emanare « decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell´art. 2 comma 1 per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea... ».
Ha quindi precisato la Corte che l´uso di espressioni letterali di così vasto ambito e la ratio ispiratrice della delega non possono non giustificare un intervento del Legislatore delegato notevolmente discrezionale, come appunto si è realizzato con il D.L. vo n. 198 del 1995 (Così la Corte Costituzionale con sentenza n. 126 del 2000 cit.).
Tale ultimo decreto riguarda il personale appartenente all´Arma dei Carabinieri ma quanto a decorrenza giuridica ed effetti appare del tutto identico al decreto legislativo censurato nell´odierno ricorso, del 12 maggio 1995 n. 199.
Al riguardo deve sottolinearsi che il giudice amministrativo non ha alcun titolo a interloquire sulle ragioni di ordine politico o di compatibilità finanziaria per le quali le deleghe di cui agli artt. 2 e 3 della legge 216 del 1992 non hanno potuto trovare attuazione entro il termine originario del 31.12.´92.
D´altro canto le scelte che hanno portato alla promulgazione della nuova legge-delega n. 130 del 29 aprile 1995, lungi dal risultare irragionevoli od inique, appaiono giustificate dalla necessità di conferire ai provvedimenti attuativi un contenuto più consono agli obiettivi posti nelle deleghe stesse.
Né sussiste la violazione del principio di uguaglianza sancito dall´art. 3 della Costituzione sotto il profilo che la disposizione censurata discriminerebbe ingiustificatamente personale in identica posizione sulla base di un elemento accidentale e cioè di trovarsi in servizio alla data del 1 settembre 1995.
La Corte Costituzionale ha più volte ribadito (sentenze n. 177 del 1999 n. 311 del 1995 e n. 409 del 1988) che di per sé non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore talché le posizioni non possono considerarsi omogenee _:(cfr. in termini Corte Cost. sentenza n. 126 del 2000 e n. 177 del 1999, n. 311 del 1995, n. 409 del 1988) ).
D´altro canto, la circostanza che la normativa incrementante il trattamento economico del personale del pubblico impiego non estende i benefici economici al personale già collocato a riposo, sempre secondo la Corte Costituzionale, non viola l´art. 36 e l´art. 38 Cost. in quanto esistono altri meccanismi legislativi finalizzati a far conseguire al pensionato ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (Corte Cost. n. 30 del 23 gennaio 2004 cit.)
3. Per i suesposti motivi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari, attesa la natura del giudizio e la mancanza di atti difensivi da parte della Amministrazione resistente, possono essere compensati.

P.Q.M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo respinge.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità amministrativa.

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