giovedì 19 giugno 2008
GUARDIA DI FINANZA ED IL C.D. COMPENSO VISENTINI
Consiglio Stato , sez. IV, 10 luglio 2007 , n. 3888, NOTA DI Rocchina Staiano
Il personale della Guardia di Finanza non ha diritto al c.d. compenso Vicentini, vale a dire al compenso incentivante la produttività, previsto dall´art. 4, commi 4, 5 e 6, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in l. 17 febbraio 1985, n. 17.
Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Gli odierni appellanti, ufficiali e sottoufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno proposto in primo grado ricorso volto ad ottenere l´accertamento del diritto a percepire il "compenso incentivante la produttività", previsto dall´art. 4, commi quarto, quinto e sesto, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n.17 (c.d. compenso Visentini).
Il citato quarto comma dispone che: "In relazione all´obiettivo del perseguimento del recupero dell´evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l´esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall´articolo 11, del D.P.R. 25 giugno 1983, n°344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle Finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità".
2. Con la gravata sentenza il Tribunale adito ha respinto la pretesa azionata, rilevando come il personale della Guardia di Finanza non può essere incluso tra i destinatari dell´emolumento in discussione.
In particolare i primi Giudici, interpretata la specifica normativa di riferimento (contrattazione prevista con riguardo al D.P.R. 25 giugno 1983, n°344, in relazione al trattamento economico riconosciuto al personale delle forze di polizia, ivi compresa la Guardia di Finanza, per come regolato dal D.P.R. 27 marzo 1984, n°69, e dalla legge 20 marzo 1984, n°34), ha concluso che il beneficio in questione riguardi il solo personale civile del Ministero delle Finanze e non anche quello militare.
3. _ Con l´atto di appello in esame gli istanti negano rilevanza alle richiamate norme di "status" o che si possa dare rilievo alla mancanza di rappresentanza sindacale per i Corpi Militari ovvero significato alla indicata rubricazione della copertura finanziaria, essendo contraddittorio escluderli dal compenso incentivante quando essi esercitano, istituzionalmente e tipicamente, la stessa attività di accertamento e controllo finalizzata al recupero della evasione fiscale descritta dalla disposizione qui in considerazione.
È formalmente presente in giudizio la difesa statale.
4. L´appello manca di pregio.
È innanzitutto da osservare come, dal complesso, del richiamato art. 4 della Visentini Ter, emerge senza ombra di dubbio che, il diverso assetto organizzativo ed operativo prefigurato dal legislatore per gli Uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze, vada riferito unicamente al personale civile dipendente, non essendovi alcun richiamo o allineamento di trattamento rispetto ai corrispondenti gradi militari.
Ma a prescindere da tale rilievo empirico, osserva il Collegio che le due categorie di personale dipendente (civile e militare) del Ministero delle Finanze sono caratterizzate da uno status comunque e tuttora intimamente differenziato, in quanto privatistico in un caso e pubblicistico nell´altro, con separate fonti regolatrici, per cui non può parlarsi di sperequazione, stante la non omogeneità di situazione.
D´altra parte, e a ben vedere per quanto attiene ad un profilo più aderente alla questione in esame, la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni (cfr. Sentenze 10.2.1997 n°30; 21.03.1997, n°65; 30.12.1997, n°465) le peculiari funzioni della Guardia di Finanza (parte integrante delle Forze Armate dello Stato e della Forza Pubblica, alle dirette dipendenze del Ministero delle Finanze, ex art. 1 legge 23.04.1959, n°189) nonché il principio di equiparazione del trattamento economico all´interno di tutte le Forze di Polizia, ad ordinamento sia civile che militare senza distinzione, compreso il Corpo della Guardia di Finanza (a seguito dell´entrata in vigore della legge 01.04.1981, n°121, recante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato).
Ne deriva che l´invocata assimilazione o allineamento rispetto al personale civile del Ministero delle Finanze, per quanto concerne il reclamato compenso incentivante alla produttività, è del tutto impraticabile, in disparte dalla collegata questione dell´assenza di copertura finanziaria per mancata indicazione delle risorse necessarie a far fronte all´ipotizzata spesa aggiuntiva non preveduta dalla legge, ostandovi il canone fondamentale dell´art. 81 della Costituzione.
5. Per le suesposte considerazioni, l´appello in trattazione dev´essere respinto siccome infondato e, per l´effetto, dev´essere confermata la sentenza di 1° grado.
In ragione della natura della controversia e dell´anno cui risale il ricorso di primo grado, sussistono giusti motivi per disporre la liquidazione in misura limitata delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M. - l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), respinge l´appello in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell´Amministrazione resistente, liquidate nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.