martedì 10 giugno 2008
INCARICHI DIRIGENZIALI: GARANTITO IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA: INCOSTITUZIONALE L’ART. 2, COMMA 161, DEL D.L. N. 262 DEL 2006.
Corte costituzionale, sentenza del 20.05.2008, n. 161
(Cesira Cruciani)
E’ stato dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 – nella specie, dirigenti dipendenti da “altre” amministrazioni pubbliche e cioè da amministrazioni dello Stato diverse da quelle nel cui ambito è collocato il posto da attribuire – “conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. La Corte costituzionale, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 103 del 2007, ha ritenuto che la norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del d.l. n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, violi, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, “il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa”.
Il Tribunale ordinario di Roma, nell’ambito di un giudizio di lavoro diretto ad ottenere “l’immediata reintegra nell’incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni, con ordinanza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 159 e 161, del decreto legge n. 262/2006, per violazione degli art. 97 e 98 della Costituzione.
Il ricorrente è un dirigente viceprefetto aggiunto all’interno dell’unitaria carriera prefettizia, il quale ha ottenuto il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazioni per la durata di cinque anni. Dopo tale incarico, è stato posto “in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio” dal Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Il predetto incarico è stato successivamente revocato “con decorrenza immediata” in applicazione dell’art. 2, commi 159 e 161 del d.l. n. 262/2006 citato. L’art. 15 del d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere l’articolazione della dirigenza contrattualizzata nelle due fasce del ruolo unico, ha espressamente previsto la salvezza delle particolari disposizioni relative alla carriera prefettizia, disciplinata dal proprio ordinamento pubblicistico.
La norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, in mancanza di riconferma, violi, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, “il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa” (sentenza n. 103 del 2007).
La Corte ha puntualizzato con la suindicata sentenza che, una preventiva fase valutativa risulta “essenziale per assicurare, specie dopo l’entrata in vigore della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) modificato dalla legge n. 15/2005, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire scelte trasparenti e verificabili. La Corte dichiara pertanto la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262/2006 e l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 159 del predetto decreto legge.