venerdì 30 maggio 2008
ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE, SUFFICIENTE IL COMPIMENTO DI UN’UNICA ED ISOLATA PRESTAZIONE
Cassazione, sezione VI penale, sentenza del 20.11.2007, n° 42790 (Cesira Cruciani)
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La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza del 20 novembre 2007, n° 42790, ha accolto il ricorso della Procura di Firenze presentato contro l’assoluzione decisa dal Tribunale di Arezzo, nei confronti di un uomo che, fingendosi ragioniere, aveva fatto un atto facendo un favore ad un amico.
In punto di diritto si osserva che il delitto previsto dall’art. 348 c.p., sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
La richiamata disposizione contempla, invero, una norma penale in bianco che, in quanto tale, postula e sottintende l’esistenza di altre disposizioni normative integrative del precetto penale le quali definiscono le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l’esercizio di determinate professioni, con la conseguenza che la loro violazione si risolve in violazione della norma incriminatrice.
Ne discende, tra l’altro, che l’errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante giusta disposto dell’art. 47 c.p.
L’esercizio della professione deve poi ritenersi abusivo non solo quando l’agente sia sfornito di titolo, ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, tra le quali figura la mancata iscrizione all’Albo Professionale (Cass. Pen. Sez. VI 27.01.00 n. 904).
Secondo il ricorso presentato dalla Procura di Firenze, non importa se l’esercizio della professione è avvenuto per una sola volta e senza ricevere compenso, è sufficiente per la condanna per abuso dell’esercizio della professione, che non ci fosse l’abilitazione statale.
Tesi condivisa dalla Suprema Corte che ha altresì disposto: “ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell’autore o l’eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l’interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indispensabile”.