mercoledì 14 maggio 2008
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE E L. 9 FEBBRAIO 1963, N. 66
La L. 9 febbraio 1963, n. 66, che regola l’ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, consta di due articoli di Rocchina Staiano.
Art. 1 . La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L´arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
GIURISPRUDENZA
La riserva di legge prevista dall´art. 1 L. 9 febbraio 1963, n. 66 per l´arruolamento delle donne nelle forze armate e negli altri corpi speciali non è stata soppressa dalla L. 9 dicembre 1977, n. 903 (che ha sancito il principio di non discriminazione tra i sessi ai fini dell´accesso al lavoro); pertanto, è legittima l´esclusione di un´aspirante di sesso femminile da un concorso pubblico per l´ammissione al corpo forestale valdostano, il quale (così come regolamentato dalle L. reg. 11 marzo 1968, n. 6 e 11 novembre 1977, n. 66) è qualificabile come corpo speciale, svolgendo in modo permanente funzioni di polizia (T.A.R. Valle d´Aosta, 27 gennaio 1984, n. 13, in Trib. Amm. Reg., 1984, I, p. 907).
E’ legittimo il provvedimento con cui l´Accademia navale di Livorno esclude una donna dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali della marina militare (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 526, in Foro It., 1982, III, 393).
L´art. 1 l. n. 66 del 1963, concernente l´ammissione della donna ai pubblici uffici, nel fare rinvio all´emanazione di leggi particolari per disciplinare l´arruolamento delle donne nelle forze armate, non preclude, allo stato attuale della legislazione, l´esercizio della pretesa da parte dei cittadini di sesso femminile di essere ammessi alla carriera militare; è pertanto illegittimo il provvedimento con cui l´accademia navale di Livorno ha escluso una donna dalla partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali della marina militare (T.A.R. Toscana, 15 ottobre 1981, n. 482, in Foro It., 1982, III, 67).
Art. 2. La L. 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.