giovedì 8 maggio 2008
LAVORO MILITARE: FORZE ARMATE: QUALI INDENNITA’ IN CASO DI IMPIEGO PROLUNGATO?
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 ottobre 2006, n. 2009 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano
La disposizione dell´art. 3 della L. n. 86/2001 stabilisce che al personale dell´Esercito, della Marina e dell´Aeronautica, compreso il personale dell´Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.
di Rocchina Staiano
Fatto e diritto. Per l’annullamento (previa sospensione):
- del provvedimento n. 59978 del 3.7.2006 del Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo, con il quale è stato comunicato ai ricorrenti che in ordine alla loro istanza, volta alla liquidazione del compenso forfetario d’impiego, non era stato adottato alcun provvedimento;
- della nota n. 65613 del 13 luglio 2006, con cui è stato ribadito che, allo stato, il servizio di attività di contrasto all’immigrazione clandestina via mare è compensato come lavoro straordinario e riposo compensativo;
- della circolare n. 279000 del 26.08.04 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
- della nota del Reparto Operativo Navale di Palermo n. 5734 del 22.3.2005;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali,
nonché per l’accertamento del diritto al pagamento del compenso forfetario di impiego per il servizio espletato, e per la condanna delle Amministrazioni intimate alla corresponsione del compenso dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2006 i difensori delle parti, come da verbale;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge n. 1034/1971, come rispettivamente modificati dagli articoli 3 e 9 della legge n. 205/2004;
Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 1 dell’art. 3 e del comma 1 dell’art. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel merito “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;
Ritenuto che sussistono i presupposti per poter decidere in vi definitiva il ricorso in esame, il quale si appalesa fondato.
Ed invero, va anzitutto evidenziato in punto di fatto che i ricorrenti con istanza del 29.5.2006 avevano chiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfetario d’impiego per il servizio di contrasto all’immigrazione clandestina via mare, espletato durante i primi tre mesi dell’anno 2006.
Con i provvedimenti impugnati le Amministrazioni resistenti hanno sostanzialmente rigettato detta istanza, in quanto a partire dall’1.1.2006, fino a nuovo ordine, tale tipologia di servizio va assoggettato al quadro normativo in tema di compenso per prestazioni lavorative straordinarie e riposo compensativo.
Ora, va rilevato che la medesima questione è stata recentemente affrontata dalla Sezione ed è stata decisa con le sentenze nn. 381 e 1520 del 2006 nel senso che:
a) l’art. 3 della legge n. 86/2001 stabilisce che al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, nel cui ambito è riconducibile l’attività svolta dai ricorrenti, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.
b) è principio consolidato quello per cui alla prestazione di un’attività lavorativa debba corrispondere la retribuzione per questa fissata ex ante, e che, pertanto, a fronte di una attività effettivamente espletata, e nei limiti in cui ciò sia accertato, debba corrispondersi per intero la retribuzione prevista dall’articolo 3 della legge n. 86/2001 per la tipologia di servizio ivi previsto;
Alla stregua delle superiori argomentazioni il ricorso è fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista ex lege, nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto che le citate pronunce giurisprudenziali, emesse su analoghe controversie in materia di liquidazione del compenso forfetario di impiego, sono intervenute recentemente.
P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando il diritto dei ricorrenti ad avere erogata, con le maggiorazioni di legge, l’indennità prevista dall’art. 3 della n. 86/2001 nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.