martedì 6 maggio 2008
LAVORO MILITARE: TRATTAMENTO ECONOMICO E FORZE ARMATE
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T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 551 con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano.
L´art. 3 della L. n. 86/2001 stabilisce che al personale dell´Esercito, della Marina, dell´Aeronautica, dell´Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo
di Rocchina Staiano
FATTO e DIRITTO. - Ed invero, va anzitutto evidenziato in punto di fatto che i ricorrenti avevano chiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 86/2001, la corresponsione del compenso forfetario d’impiego per il servizio di contrasto all’immigrazione clandestina via mare, espletato in periodi vari.
Con i provvedimenti impugnati le Amministrazioni resistenti hanno sostanzialmente rigettato detta istanza, in quanto sarebbe stata in corso la liquidazione del compenso per prestazioni lavorative straordinarie.
Ora, va rilevato che la medesima questione è stata recentemente affrontata dalla Sezione ed è stata decisa con le sentenze nn. 381 e 1520 del 2006 nel senso che:
a) l’art. 3 della legge n. 86/2001 stabilisce che al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, nel cui ambito è riconducibile l’attività svolta dai ricorrenti, è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario ed il recupero compensativo.
b) è principio consolidato quello per cui alla prestazione di un’attività lavorativa debba corrispondere la retribuzione per questa fissata ex ante, e che, pertanto, a fronte di una attività effettivamente espletata, e nei limiti in cui ciò sia accertato, debba corrispondersi per intero la retribuzione prevista dall’articolo 3 della legge n. 86/2001 per la tipologia di servizio ivi previsto;
Successivamente, tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito dalla Sezione, in fattispecie analoghe alla presente, con sentenze ex art. 9 l. n. 205/2000 nn. 2009 e 2010 del 2006.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, ed in considerazione di ovvie esigenze di uniformità di trattamento tra personale addetto ad analoghi servizi, il ricorso è fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista ex lege, nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto che le citate pronunce giurisprudenziali, emesse su analoghe controversie in materia di liquidazione del compenso forfetario di impiego, sono intervenute recentemente;
P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, dichiarando il diritto dei ricorrenti ad avere erogata, con le maggiorazioni di legge, l’indennità prevista dall’art. 3 della n. 86/2001 nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.