martedì 22 aprile 2008
CALL CENTER: RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO?
L’ATTIVITÀ DI CALL CENTER SVOLTA SULLA BASE DI PRECISE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO HA NATURA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON DIRITTO AI CONTRIBUTI INPS ( Cassazione Sez.Lavoro sent. n°9812 del 14 aprile 2008) di Maurizio Danza Avvocato Arbitro Pubblico Impiego Lazio.
Nel caso di specie una Società esercente attività di servizi per il settore pubblicitario, aveva convenuto in primo grado innanzi al Tribunale di Padova l’INPS, per l’accertamento della natura autonoma del rapporto di 27 lavoratori con mansioni di telefonista o segreteria . In primo grado il Tribunale accoglieva il ricorso dell’impresa, dichiarando che il rapporto intercorso con le lavoratrici fosse di natura autonoma e dunque non ritenendo sussistente l’obbligo al pagamento di contributi omessi conseguenza invece del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato chiesto in giudizio dall’INPS. La Corte di Cassazione ,con detta sentenza conferma il pronunciamento della Corte di Appello di Venezia che, ribaltando la decisione del Tribunale di Padova aveva accolto le ragioni dell’INPS ritenendo nel caso di specie sussistenti,tutti quegli indici che la giurisprudenza ritiene in modo inequivocabile insiti nel rapporto di lavoro subordinato a differenza di quello autonomo .In particolare la Corte di Cassazione” nel respingere il ricorso dell’azienda ritiene che, elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale. La medesima aggiunge che “costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione,valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente,l’assenza del rischio di impresa,la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro ( cfr.tra tante Cass. n°21028/2006 e n°4171/2006, n°20669/2004. )”. Nel caso di specie dunque secondo la Corte “dalla istruttoria testimoniali sono emersi gli elementi qualificanti della subordinazione delle dipendenti con mansioni di telefoniste,tra cui la circostanza che le medesime seguivano le direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate,che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società. Di qui i motivi del rigetto del ricorso dell’azienda e conferma della sentenza della Corte di Appello di Venezia che riconosce la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinato e non autonomo tra le centraliniste e l’azienda.