lavoroprevidenza

lunedì 14 aprile 2008

LE CARTELLE ESATTORIALI

Caratteristiche delle cartelle esattoriali, modalità di pagamento, richiesta di rateizzazione e ricorso tributario: è questo il titolo dell´interessante contributo dottrinale a firma della dott.ssa Marisa Iannone - Consulente Aziendale - Praticante Commercialista e Collaboratrice della Redazione LavoroPrevidenza.com.

Caratteristiche delle cartelle esattoriali, modalità di pagamento, richiesta di rateizzazione e ricorso tributario.
Dottoressa Marisa Iannone
Consulente Aziendale - Praticante Commercialista

La cartella esattoriale è un documento emesso dall’Agente della Riscossione per il pagamento coattivo di tributi (che possono essere: tasse, imposte, sanzioni, contributi, ecc.) e che in caso di mancato pagamento permette di agire coattivamente nei confronti del debitore.
Essa deve essere preceduta da un avviso bonario (o di pagamento) pena la nullità della stessa1.
La procedura di riscossione attivata con la cartella può riguardare tutte le entrate dello Stato e degli Enti Pubblici (anche Previdenziali e Locali), comprese le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al Codice della Strada o relative ai servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, e che vengono iscritte a ruolo con la stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi. Per chiarezza, si deve precisare che il ruolo è l´elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, ecc., formato dall´ufficio dell´ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.) e periodicamente inviato all´Agente della Riscossione competente per territorio affinchè siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva.
Il termine per poter soddisfare la cartella esattoriale è di 60 giorni dalla notifica della stessa.
In un discorso di avvicinamento tra Stato e contribuente, rientra il decreto legge n. 248/20072 (cd. “milleproroghe”) - convertito in legge con la finanziaria 20083 - che ha introdotto delle novità in materia di riscossione di imposte e contributi e consente la rateazione dei debiti contributivi. La novità è rappresentata dal fatto che il Concessionario può concedere una dilazione nei pagamenti fino ad un massimo di 72 rate mensili - cioè un tempo massimo di 6 anni - ai contribuenti in temporanea ed obiettiva difficoltà4; la facoltà di decidere se concedere, oppure no la dilazione sulle somme iscritte a ruolo e il numero delle rate, spetta esclusivamente all’Agente della Riscossione.
Con questa novità, se la cartella esattoriale è già iscritta a ruolo, e il debito è di modesto importo, il cittadino può recarsi presso l’Agente della Riscossione e avanzare la proposta di rateazione.
I requisiti base per poter usufruire della dilazione del pagamento sono:
1) carenza temporanea di liquidità finanziaria;
2) stato di crisi dovuto ad eventi di carattere transitorio;
3) ristrutturazione e riconversione;
4) trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
5) contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie;
6) una precaria situazione reddituale.
L’istanza va presentata presso l’Agente della Riscossione - in carta da bollo – contenente l’indicazione esatta dei requisiti richiesti dal decreto, e allegando copia della cartella; per le rateazioni di importo superiore ad Euro 50.000, invece, occorre obbligatoriamente presentare anche una garanzia fidejussoria o consentire una iscrizione ipotecaria.
Inoltre, il decreto legge indicato ha statuito che la procedura di rateizzazione non viene ostacolata dalla presenza di una procedura esecutiva pendente.
L’attuale cartella esattoriale si rifà alle disposizioni dettate dalle leggi n.ri 2485 e 2866 del 2006, ed è stata definita, infine, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2007.
Passando ad una lettura analitica della cartella, alla prima pagina troviamo:
1) il numero identificativo della cartella (riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore);
2) i dati dell´Agente della Riscossione che ha emesso la cartella (sulla sinistra);
3) il nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
4) il totale da pagare, ovvero l´importo iscritto a ruolo (compensi di riscossione e diritti di notifica);
5) la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi Inps, ecc);
6) l´Ente creditore (ovvero il Comune, l´Agenzia delle Entrate, l´Inps, ecc.);
7) le modalità di pagamento e le conseguenze legate al mancato adempimento.
Di seguito troviamo: i dati del responsabile del procedimento7; la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso è diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell´Ufficio dell´Ente creditore (ad esempio: sanzione amministrativa comminata ai sensi della legge n. 689/1981, riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, ecc.); le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati (nel caso di pagamento entro 60 giorni e nel caso di pagamento in ritardo).
Inoltre, è possibile riscontrare: le istruzioni sulle modalità di pagamento; i dati ad uso degli Uffici (che sono: l´anno di compilazione e il numero del ruolo, il codice tributo da pagare, l´anno di riferimento, le rate, l´importo del tributo, i compensi della riscossione, gli estremi dell´atto che ha originato il debito); le comunicazioni da parte del Concessionario (dove vengono riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell´Agente della Riscossione); e infine, i dettagli su come presentare un eventuale ricorso contro la cartella ricevuta.
Le spese e le maggiorazioni dovute dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative la maggiorazione è del 10% semestrale; tale percentuale è fissata dall´art. 27 della legge n. 689/1981 e viene calcolata dal momento in cui la sanzione è diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 giorni utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all´Agente della Riscossione. Le spese di notifica nonchè i compensi della riscossione - dovuti all´Agente della Riscossione - sono invece disciplinati dall´art. 17 del d.lgs. n. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle Finanze; le attuali spese di notifica sono di Euro 5,56 (così come modificate dalla legge n. 286/06). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora.
Nel caso in cui il soggetto interessato ritenga di contestare la cartella, il ricorso da presentare alla Commissione Tributaria Provinciale – con l’assistenza tecnica obbligatoria per importi superiori ad Euro 2.582,008 - deve indicare: innanzitutto la Commissione Tributaria a cui ci si rivolge; i dati identificativi di chi presenta il ricorso; l’Ente contro cui si presenta il ricorso; gli estremi dell’atto impugnato; l’oggetto della domanda; i motivi di fatto e di diritto che avallano la sua fondatezza; la sottoscrizione del ricorrente (sia sull’originale che sulle copie)9.
Il ricorso - da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato – redatto in carta da bollo deve essere notificato all’Ente impositore a mezzo Ufficiale Giudiziario (osservando le disposizioni del codice di procedura civile) oppure inviato a mezzo del servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento (il ricorso può essere anche consegnato direttamente all’Ente)10; nei trenta giorni successivi, il ricorrente deve depositare nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l’originale del ricorso notificato e il proprio fascicolo (contenete i documenti indicati nel ricorso). Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione Provinciale la sospensione della sua esecuzione;
la richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato.
La decisione del contenzioso avviene con sentenza11 che è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria e il dispositivo è comunicato alle parti costituite; la sentenza della Commissione Provinciale può essere appellata alla Commissione Regionale competente.
Invece, nel caso in cui si decida di non contestare la cartella, il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli del Concessionario oppure con bollettino postale o tramite operazione bancaria.
Nell’ipotesi in cui dalla lettura della cartella si riscontri un errore evidente (tipo: l´errore di persona, un errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, un tributo già pagato, la mancata considerazione di diritti a riduzioni), si può chiedere l’annullamento o la correzione della cartella rivolgendosi direttamente all’Ente creditore attraverso il cosiddetto istituto dell’autotutela, che è una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all´Ente - per raccomandata a/r - una richiesta (in carta semplice) contenente gli estremi dell´atto e i motivi per i quali se ne chiede l´annullamento o la correzione (allegando la documentazione che dimostra l´errore); aderendo alla procedura stragiudiziale, i termini per proporre il ricorso giudiziale non si sospendono.
Se si ottiene l´annullamento dopo aver pagato l’importo, il rimborso viene liquidato dal Concessionario per conto dell´Ente creditore12.
Da ultimo è bene evidenziare che la cartella dichiarata nulla non può essere riemessa.

NOTE

1 Cfr. Commissione Tributaria di Milano sentenza n. 220/40/2006; Commissione Tributaria di Napoli sentenza n. 512/12/2005; Commissione Tributaria di Napoli sentenza n. 576/09/2007.
2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.
3 Legge n. 31/2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008.
4 In precedenza la rateazione era richiedibile all´Ente impositore (quello che vanta il credito nei confronti del contribuente), ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per un massimo di un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili (art.19 del D.P.R. 602/73).
5 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell´11 agosto 2006 – Suppl. Ordinario n. 183.
6 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 – Suppl. Ordinario n. 223.
7 Dal 1° giugno 2008 scatterà l’obbligo di indicare i responsabili del procedimento; in mancanza l’atto è da ritenersi nullo atteso che l´obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell´attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell´imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall´art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale.
8 Circa il valore della lite, la giurisprudenza di legittimità ritiene che debba determinarsi avendo riguardo all´importo dei singoli tributi che formano oggetto dell´atto impositivo e non già al cumulo degli stessi.
9 Il ricorso è inammissibile se manca uno di tali requisiti.
10 Il ricorso si intende proposto al momento della spedizione/consegna nelle forme sopra indicate.
11 Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte.
12 Il pagamento avviene direttamente presso gli sportelli del Concessionario oppure con richiesta di bonifico a favore del richiedente da eseguire entro 10 giorni.




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