lavoroprevidenza

martedì 1 aprile 2008

INDENNITA´ DI TRASFERTA

Poniamo all´attenzione dei lettori questa interessante sentenza del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria dr. Natalino Sapone (componente della nostra Redazione on-line) che affronta la problematica del diritto all’indennità di trasferta.

Proc. n. 1010/2007
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice del lavoro, dott. N. Sapone, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 2.7.2007 da
S,
difesa dall’avv. Lucia Delfino,
nei confronti del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ISTITUTO *, difesi ai sensi dell´art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Mirella Nappa,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-ACCOGLIE la domanda e per l´effetto condanna il Ministero della pubblica istruzione alla corresponsione in favore della ricorrente della complessiva somma di € 741,60, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

- Pone a carico del Ministero convenuto le spese processuali, che liquida in complessivi € 650,00, di cui 380,00 per onorario, e 10,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5 % sull´importo degli onorari, IVA e CP come per legge.

Reggio Calabria, 13.2.08

Il Giudice

N. Sapone
Proc. n. 1010/07

PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 13/2/2008

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc

1.- Parte ricorrente espone di essere docente di ruolo presso ** di Reggio Calabria, dove risiede e dimora, di essere stata nominata componente della Commissione per gli esami di Stato, come commissario esterno, per l’anno 2000/2001, di avere percepito l’indennità di trasferta prevista per i componenti nominati in sede raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti.

Deduce di avere diritto all’indennità prevista per i componenti nominati in sede d´esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti. Espone che la commissione d´esami iniziava le proprie attività alle ore 8.00-8.30 e le concludeva nella fascia compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.00. Asserisce che i mezzi di collegamento più veloci utilizzabili impiegavano un tempo superiore ai 100 minuti.

Chiede pertanto la condanna del Ministero della pubblica istruzione e dell’Istituto superiore di Istruzione tecnica E. Majorana alla corresponsione della complessiva somma di € 741,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

2.- Il Ministero della pubblica istruzione e l’istituto scolastico convenuto eccepiscono la prescrizione e contestano la fondatezza della domanda di cui chiedono l´integrale rigetto. In particolare rilevano che il compenso in questione ha natura forfetaria, che è irrilevante il mezzo in concreto utilizzato dai componenti per raggiungere la località sede di esame e per il rientro in sede. Espongono che le operazioni di esame si sono svolte avendo inizio alle ore 8.30 e che il tempo di percorrenza era inferiore ai 100 minuti.
Contestano inoltre il diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3.- Va in primo luogo disattesa l’eccezione di prescrizione, avendo effetto interruttivo il tentativo di conciliazione effettuato in data 28 ottobre 2002, con la presenza del rappresentante dell’istituto scolastico, ed essendo stato il ricorso giudiziale notificato nel luglio 2007.

4.- Parte convenuta assume che occorre avere riguardo, per l’andata, al treno che parte alle ore 7.00 e giunge nella sede d’esame alle ore 8.26 e, per il rientro, al treno che parte alle ore 21.27 e giunge a Reggio Calabria alle ore 22.54.

Parte ricorrente invece asserisce che occorre fare riferimento al tempo di percorrenza impiegato dall’autobus che parte da Roccella alle ore 13.20 ed arriva a Reggio Calabria alle ore 15.05 o al treno che parte da Roccella alle ore 16.23 e giunge a Reggio Calabria alle ore 18.55.

5.- Occorre prendere le mosse dal disposto della circolare ministeriale del 19 marzo 1999, che al comma 3 prevede che “Per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orario ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d´esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non sono identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano tra i due orari, ai fini della determinazione dell’entità del compenso riferito alla trasferta, i tempi più favorevoli all’interessato…”.

La circolare ministeriale n. 104 del 16 aprile 1999 stabilisce che si deve fare riferimento agli orari ufficiali dei mezzi più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d´esame, utilizzabili per raggiungere quest’ultima località in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione.

Dai verbali della commissione d´esame risulta che la conclusione delle operazioni d’esame avveniva non oltre le ore 15.00. Non essendo stato prodotto un diverso calendario di lavori, non si può che fare riferimento a tali dati.

A questo punto occorre tenere presente il comma 12 della circolare ministeriale n. 104 secondo cui “il dipendente per il rientro in sede dovrà servirsi del primo treno (…) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza tra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora...”.

Si tratta di disposizione che non può essere interpretata nel senso per cui occorre avere riguardo al treno che impiega il minor di tempo di percorrenza. Così opinando, si cancellerebbe il riferimento al primo treno. Se si guarda solo al minor tempo, si finisce per privare di senso la previsione secondo cui si deve trattare del primo mezzo.

Allora un’interpretazione ragionevole può essere quella secondo cui la disposizione si riferisce al primo tra più mezzi che impiegano uguale tempo. Altra interpretazione ragionevole è quella secondo cui la norma intende fare riferimento al mezzo che consente di raggiungere per primo la sede di servizio o di abituale dimora.

Vale a dire, la comparazione va operata non tra i tempi di percorrenza ma tra i tempi di raggiungimento della sede di servizio o di abituale dimora.
Quindi la norma intende prendere in considerazione il mezzo che arriva per primo alla destinazione. Per cui ad es. se vi è un treno che parte prima ma giunge dopo un treno la cui partenza è successiva, occorre avere riguardo al tempo di percorrenza impiegato dal secondo.

Se il raffronto viene effettuato tra i tempi di percorrenza dei mezzi, la nozione di primo mezzo che impiega il minor tempo diviene logicamente contraddittoria o priva di reale portata.

Da quanto sin qui osservato consegue che non è condivisibile l’asserto di parte resistente, secondo cui è necessario prendere in considerazione il treno che parte alle ore 21.27.

Del resto, l’assunto di parte resistente rende evidente come sia più conforme al canone interpretativo di cui all´art. 1369 c. c. (“Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”) la lettura prima proposta.

Appare infatti incongrua una lettura della disposizione secondo cui, in caso di attività che termina non oltre le ore 15.00 – come quella in esame -, occorre tener conto del tempo di percorrenza di un treno che parte alle ore 21.27, dunque 5 ore dopo la partenza di altri mezzi, e che giunge circa 4 ore dopo altri mezzi. Appare palesemente contrario al canone di normalità fare riferimento ad una situazione per cui il dipendente attende un treno , con tempo di percorrenza minore, ma che giunge nella propria sede di dimora 4 ore dopo un altro treno.

E non si tratta di evidentemente qui di prendere in considerazione il mezzo in concreto utilizzato. Si tratta di avere riguardo al comportamento improntato ad elementari canoni di normalità.

6.- Quindi, il mezzo utilizzabile nel caso di specie per il rientro impiega un tempo superiore a 100 minuti. Posto che il mezzo utilizzabile per l’andata impiega meno di 100 minuti, trova applicazione il comma 3 della circolare ministeriale del 19 marzo 1999, secondo cui “.. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non sono identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano tra i due orari, ai fini della determinazione dell’entità del compenso riferito alla trasferta, i tempi più favorevoli all’interessato…”.

Si conteggia quindi il tempo impiegato per il rientro, questo essendo il tempo più favorevole per l’interessato.

7. La domanda va pertanto accolta. In ordine al quantum, in mancanza di specifica contestazione, si può fare riferimento all’importo indicato dalla ricorrente.

Pertanto il Ministero convenuto va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della complessiva somma di € 741,60.

Su tale importo spettano i soli interessi legali, non anche la rivalutazione monetaria, attesa la natura pubblica del datore di lavoro.

8.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 650,00, di cui 380,00 per onorario, e 10,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5 % sull´importo degli onorari, IVA e CP come per legge.

Reggio Calabria, 13.2.08
Il Giudice


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