lunedì 31 marzo 2008
DIRITTO AL TRASFERIMENTO DI SEDE DEL LAVORATORE
LavoroPrevidenza pubblica un´interessante sentenza in materia di diritto di trasferimento di sede del lavoratore emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.
Proc. n. 444/2006
PROSECUZIONE DEL VERBALE D´UDIENZA del 7/11/2007
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc
1. Parte ricorrente espone di essere stata assunta dal Ministero della Giustizia dal 1999 con la qualifica di operatore giudiziario B1 , di avere sempre convissuto con il proprio padre con cui convive tuttora e che assiste a causa delle precarie condizioni di salute, di essere stata assegnata al momento dell’assunzione presso il Tribunale di Torino, di essere stata trasferita dopo 10 mesi a Reggio Calabria. Espone altresì che in data 20.2.03 è stato accertato lo stato di handicap grave del padre, che in data 15.4.04 tale accertato è stato confermato, che ha formulato istanza il 24.3.03 e poi il 24.11.04 per ottenere il trasferimento presso il Tribunale di Messina, essendovi disponibilità di un posto, al momento della prima domanda, che tale istanza è stata rigettata.
Chiede pertanto dichiararsi il diritto ad essere trasferita presso il Tribunale di Sorveglianza di Messina.
2. Il Ministero della Giustizia, costituendosi in giudizio, contesta la fondatezza della domanda, di cui chiede l´integrale rigetto. In particolare deduce che la tutela ex art. 33 l. n. 104/92 può essere accordata solo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per salvaguardare l’assistenza in atto tra il lavoratore ed il familiare. Contesta la sussistenza del requisito dell’esclusività. Assume che la vacanza del posto non è sufficiente essendo necessario che il posto sia reso disponibile da parte del datore di lavoro.
3. In diritto rileva questo giudice che, come più volte ribadito da questo Tribunale, presupposto per il sorgere del diritto di cui all´art. 33 comma 5 l. 104/92 è la messa a disposizione del posto da parte del datore di lavoro. Ciò in quanto la situazione giuridica de qua - il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina - è stata configurata dal legislatore non come diritto incondizionato , diversamente dal diritto a non essere trasferito, ma quale diritto condizionato (“ove possibile”). Una lettura conforme all’art. 41 e, in caso di pubblica amministrazione, all’art. 97 Cost., che contemperi quindi l’interesse tutelato dall´art. 33 comma 5 con il potere organizzativo datoriale, induce a delineare la possibilità cui fa riferimento la norma non nel senso restrittivo della possibilità materiale, ma nel senso più pregnante di possibilità organizzativa. Da qui la configurazione della messa a disposizione del posto da parte del datore di lavoro quale elemento della fattispecie costitutiva del diritto.
Tale assunto ha ricevuto chiara conferma dalla S. C., secondo cui “Con riguardo all´organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve negare che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall´art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell´Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi, invece, necessario, che i posti, oltre che vacanti, siano anche "disponibili". L´onere probatorio attinente alla sussistenza di quest´ultimo requisito, siccome concernente i fatti costitutivi del diritto al trasferimento di sede, compete al lavoratore attore, risolvendosi l´eccezione di inesistenza dello stesso, da parte dell´Amministrazione, in una mera difesa (Cassazione civile , sez. lav., 25 gennaio 2006, n. 1396).
Dunque se è vero che il diritto de quo può sorgere anche nel corso del del rapporto di lavoro – e non solo al momento della sua instaurazione – occorre pur sempre il requisito della disponibilità, requisito ulteriore rispetto alla vacanza del posto. Infatti, come chiarito dalla massima appena riportata, occorre la decisione organizzativa del datore di lavoro di coprire le vacanze.
4. Ciò premesso in punto di diritto, in fatto si rileva che al momento della presentazione della prima domanda, ossia il 24.3.03, il posto non era più disponibile. Risulta infatti che già nel dicembre 2001 era stata approvata la graduatoria del concorso a 50 posti di operatore giudiziario B1.
Non rileva in contrario che a quella data il posto non era stato ancora concretamente assegnato al vincitore del concorso (ciò è avvenuto pochi giorni dopo, il 10.4.03).
Come già detto infatti, la possibilità cui fa riferimento l’art. 33 comma 5 va intesa non solo in senso materiale, ma anche in senso giuridico.
Tale possibilità manca nel caso di specie, dal momento che il posto in questione era riservato ai messi di conciliazione, in attuazione dell´art. 26 della legge n. 489/99.
Tale norma ha disposto al primo comma che “I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L´assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l´accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall´art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall´art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.
Il comma 3 ha stabilito che “I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d´appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi”.
In effetti, il posto è stato assegnato al terzo in graduatoria, nel concorso indetto per la copertura di 50 posti.
Dunque, vi è stata la messa a disposizione del posto, ma è stata riservata ad una ben definita cerchia di soggetti (messi di conciliazione). Il concorso è stato infatti indetto proprio per dare attuazione alla disposizione normativa. Tale messa a disposizione era imposta dalla suindicata previsione normativa. Il vincolo normativo ha comportato il venir meno della disponibilità del posto. Non può un posto dirsi disponibile, ai sensi dell´art. 33 comma 5 l. 104/92, quando è sì messo a disposizione, ma, in esecuzione di una previsione normativa, solo in favore di una determinata categoria di soggetti, indicati dalla legge.
La domanda va pertanto rigettata.
5. Non avendo l’amministrazione allegato spese per la difesa in giudizio attuata tramite suoi funzionari, non vi è luogo per una pronuncia sul punto.
Reggio Calabria, 7/11/2007
Il Giudice
N. Sapone