martedì 11 marzo 2008
ASSEGNO AGLI INVALIDI CIVILI: LA CONDIZIONE DI NON SVOLGERE ATTIVITAŽ LAVORATIVA
Cambio di rotta da parte dellŽInps in materia di invalidità civile...
LŽINPS ha illustrato nuove e diverse indicazioni rispetto alle modalità di erogazione e di verifica dellŽassegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali.
A cura della Redazione
LŽassegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) viene riconosciuto agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui.
La Legge 118/1971 stabiliva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro.
Una disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) statuisce che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano lŽiscrizione alle liste di collocamento.
La Legge 247/2007 (articolo 1, commi 35 e 36) ha invece abrogato questŽultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971.
La condizione non è quindi più di essere incollocati al lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa.
Il Messaggio 5783 del 6 marzo 2008, fornisce le relative indicazioni operative, correggendo radicalmente le istruzioni impartite con il Messaggio 3043/2008.
Il requisito di "non svolgere attività lavorativa" si ritiene soddisfatto quando lŽinteressato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo.
LŽindicazione ha una sua logica: quei limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono lŽiscrizione alle liste di collocamento.
Non viene, quindi, più richiesta lŽespressa iscrizione alle liste di collocamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza devono quindi dichiarare allŽINPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati.
Le novità introdotte dalla Legge 247/2007 non comportano nessuna modificazione ai requisiti sanitari, ai limiti reddituali e allŽimporto della provvidenza economica.
In particolare, va msso in evidenza che il limite reddituale rimane di 4.238,26 euro annui (salvo le consuete rivalutazioni annuali).
Questo significa che lŽinvalido parziale che percepisce un reddito da lavoro pari a 7000 euro lŽanno (potrebbe essere iscritto alle liste speciali di collocamento), non può comunque accedere allŽassegno mensili di assistenza in quanto supera il limite reddituale di 4.238,26 euro annui.