lavoroprevidenza

venerdì 7 marzo 2008

Legge 247 del 2007 sul Protocollo Welfare

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita´ per
favorire l´equita´ e la crescita sostenibili, nonche´ ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale

(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute
nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore
a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta
fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come
riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della
decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età
anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di
accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

e) il comma 19 è così modificato:


1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18bis
».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di
conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243;


b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19
maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di
cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima
nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di
produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia,
con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi
pubblici di trasporto di persone;


c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b)
devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;


d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;


e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e
altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli
adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione
dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro
notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre
ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai
presupposti del conseguimento dei benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme
indebitamente corrisposte;


f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il
2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal
2013;


g) prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a

stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per
le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti
previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito
dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno medesimo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º
ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
aprile dell’anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti
e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22
e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di
polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della
trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal
fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di
preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al
parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli
obiettivi di cui al comma 7.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1º gennaio 2011 l’aliquota contributiva
riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in
uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’INPS,
nonchè quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a
decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da
accertarsi con il procedimento di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere
dall’anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per l’accertamento delle economie riscontrate in
seguito all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa
vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sei indicati dalle
organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei
criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto
delle procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla
determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell’incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi di
tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi
lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all’aliquota prevista per i
lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate
al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.
Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o
rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima
legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1º gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge.
15. All’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema
pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico
degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e

del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell’esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica,
l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al
predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto
fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli
atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefìci previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori
non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. In attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella
«tabella indennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall’INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata
all’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore
dell’indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del
2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati
dall’ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000
al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione
figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste
dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata
al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento
per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1º gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
è rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un
massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate
pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360,
diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di
lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del
secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e
integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione
annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a
sostegno del reddito.
29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico
indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di
qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più
difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai
fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la
previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche
in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione
dell’attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l’inserimento lavorativo di soggetti
appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età
più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera
a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di
formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all’erogazione dei
relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte
degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori
percettori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;


b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato.

31. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati
utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi
pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i
lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l’impiego per
interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

32. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone
ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di
occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del
Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti
comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di
sesso e di età, per espressa individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti
a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore
settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con
orario giornaliero più elevato;
e) prevedere, nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo
parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili,
di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e
giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti
sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina
legale della materia;

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e
riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli
apprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il
territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente

riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Assegno mensile). – 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale
condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro
242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione
di cui all’articolo 12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo
46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga
meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS».

36. Il comma 249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:
a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative). – 1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
nonchè con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di
seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo
diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo
3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili»;
b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al
comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate


all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo
14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni
caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con
arrotondamento all’unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità
e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del
soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di
lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di
lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il
datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13,
comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati
delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti
modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). – 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono
concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle
disponibilità ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero
con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);


c) in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo
salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le
assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di
cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti,
della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito
positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti
agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
disabili con le modalità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e
ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non
impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di
cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di
cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e
ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
39. All’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma:
«01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».
40. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis,»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un
contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a
quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli
stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore


sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di
superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e
tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro».

41. L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
«c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4bis,
».

42. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all’articolo 5,
commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine
previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai
periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis,
decorsi quindici mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di
quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente:
«stabilire»;
2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle
seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;


b) all’articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:


«8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi
stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un

preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;

c) all’articolo 8, il comma 2-ter è abrogato;

d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve
disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice,
nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di
quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni
tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»;
e) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente:

«Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). – 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo
pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale».

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad
esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del
turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula
di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle
festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive
e i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per
le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del
lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma
semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione
di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in

particolare i profili previdenziali dell’eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall’emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di
promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle
disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di
cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato
decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti
previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto
stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento».
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all’Istituto
nazionale della previdenza sociale l’orario di lavoro stabilito.
53. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
54. All’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle
entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16».

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero dell’indennità
ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni,
nonchè dei trattamenti speciali di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gennaio
2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di
giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di
riferimento.
56. Ai fini dell’indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore
agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel
biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura
delle prestazioni pensionistiche, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall’importo
dell’indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al
9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l’anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004
della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i
datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d’imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa
ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente
nelle zone di cui all’obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all’obiettivo «competitività regionale e
occupazionale», come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

59. Il Governo, all’esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al
comma 58, anche al fine di valutarne l’eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti
programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito
elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20
milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con
gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto
2007, n. 123.

61. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si
applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
62. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali;
l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al
finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS
che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo
paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota
dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto
dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice
civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro
prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle
dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma
3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall’articolo 4-bis del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai

seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla
data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le
somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati
relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale».

67. Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a
domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo
relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è
concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito
entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle
caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con la partecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni
successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli
andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
69. È abrogata la disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate
disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di
opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi
contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni
di euro per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a

finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta,
ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1º gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in
assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a
ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con
priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al
trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo,
dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l’anno
2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere all’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei
contratti di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso
le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di
finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le
seguenti modifiche legislative:
a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a
sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;

b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che
non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

77. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120
rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica
esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato
all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda
dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di
riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile
dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento


dell’importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».


78. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in
misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari
al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla
predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
80. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all’approvazione di apposite delibere
intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di
cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra
lavoratore e committente, nonchè l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di
gradualità, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla
gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in
analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
stabilendo le relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e
del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30,
lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità
della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l’aumento dell’occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento
all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne
l’utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio
della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo
sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l’occupazione
femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e
inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso
della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in
materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di
far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;


i) previsione di azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne,
anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove
strategie dell’Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.


82. All’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle
seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti
al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì
delegare».
83. All’articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono
sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al
citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2008, le indennità ordinarie di
disoccupazione di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche
in deroga ai primi due periodi dell’articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005,
esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro
il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, che individua, altresì, l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le
imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa
di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società
derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è
riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali
il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero
delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da
parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all’entrata in vigore delle
disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate
dalla legge finanziaria per l’anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite
massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2008.
87. All’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«costituzione»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall’attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l’esclusione di quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell’articolo 17, il cui organico non


superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, altre
tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni
demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto
del Ministro dei trasporti».

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal
comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione
di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle
associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e
dall’Associazione porti italiani (Assoporti)».
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli
organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento
civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni
per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta
giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del
termine per l’espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai
sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei
pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno
efficacia solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del Fondo per il
finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per
l’anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo
entro i limiti delle medesime.
93. Dall’emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e
81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.



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