martedì 22 giugno 2004
Circolare I.N.P.S. n. 74 del 5 Maggio 2004 sul "pagamento dilazionato dei debiti contributivi; criteri per la concessione di rateazioni in 60 mensilità" e relativo commento a cura del dott. Franco Elio Castellucci
e commento relativo del dott. Franco Elio Castellucci
Circolare I.N.P.S. n. 74, 5 Maggio 2004
OGGETTO: ||Pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Criteri per la concessione di rateazioni in 60 mensilità.|||
SOMMARIO: La circolare dà attuazione alla legge 8 agosto 2002 n.178, art.3, c.3bis riguardante il pagamento dilazionato dei
crediti contributivi iscritti a ruolo.
La facoltà di concedere rateazioni per il pagamento dei contributi previdenziali è
disciplinata, come è noto, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, comma 11, dalla
legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 17 e dalla legge 8 agosto 2002 n.178,
art.3, comma 3 bis.
La legge 389/89 demanda agli enti previdenziali la decisione delle domande di dilazione
limitando la competenza alla concessione fino ad un massimo di 24 mensilità, secondo
criteri sanciti dai rispettivi Consigli di Amministrazione, mentre affida al Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, la facoltà di autorizzare il prolungamento fino a 36 rate.
Il Consiglio di Amministrazione ha, a suo tempo, dettato i criteri per la trattazione e la
concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi con le delibere n. 288
dell’11.4.1995, n. 356 dell’11.3.1997 e n. 471 del 12.10.1999.
In particolare, con la deliberazione n. 471/1999, avvalendosi della facoltà prevista
dall art.2 - comma 11 - della citata nella legge 7.12.1989 n. 389 ed allo scopo di
completare il processo di decentramento delle attività istituzionali, il Consiglio ha
demandato ai Direttori Regionali la competenza a decidere, negli stessi limiti e con gli
stessi criteri, le domande di rateazione presentate presso le sedi residenti nel territorio
regionale ed ha affidato alla sede regionale stessa la funzione di tramite tra le sedi ed il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima svolta dagli uffici della Direzione
Centrale Entrate Contributive (1).
La legge 388/2000, art. 116, comma 17 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di
concedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
rateazioni fino a 60 mensilità nei casi previsti dal comma 15, lettera a) dello stesso
articolo e precisamente qualora ricorrano le "oggettive incertezze connesse a contrastanti
ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in
sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle
incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza"; nonché “nei casi di
mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivanti da fatto doloso del terzo,
denunciato all’Autorità Giudiziaria entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del
codice penale.”(2)
Infine la legge 8 agosto 2002 n. 178( G.U.n.178 del 10.08.2002), art. 3, c. 3 bis,
modificando l art.2, c.11, della citata legge 389/89, ha attribuito agli enti gestori delle
assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino a n. 60 rate, ma ha
limitato tale facoltà al pagamento dei crediti iscritti a ruolo.
In sostanza, dall’11 agosto 2002, giorno successivo all’entrata in vigore di quest’ultima
norma, sussistono due diversi criteri: l uno riguardante i crediti non iscritti a ruolo, che
possono essere rateizzati dai Direttori Regionali dell Istituto fino a 24 mensilità,
prorogabili a 36, su autorizzazione del Ministero del Lavoro o a 60 per i casi eccezionali
previsti dall art.116, c.17, previa autorizzazione interministeriale; l altro riguardante i
crediti iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati autonomamente dagli organi
dell Istituto fino a 60 mensilità. La disposizione contenuta nella citata legge n. 178/2002,
art.3, c.3bis, infatti, recita testualmente:
“Il pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge iscritti a ruolo dagli
enti impositori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere consentito, in
deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L. 9.10.1989
n.338, convertito con modificazioni, nella legge 7.12.1989, n. 389, nel limite massimo di
60 mesi, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori". Considerato che la
norma non contiene innovazioni circa gli organi deputati a decidere, si ritiene tuttora
valida l attribuzione della funzione ai Direttori Regionali.
Con la deliberazione allegata, adottata dal Vice Commissario dell’Istituto, nell’esercizio
dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sono stati definiti i criteri in base ai quali i
Direttori Regionali sono autorizzati a concedere rateazioni fino a 60 mensilità per i crediti
iscritti a ruolo, allo scopo di omogeneizzare il comportamento delle strutture periferiche e
di standardizzare le motivazioni dei provvedimenti adottati.
Si precisa che, almeno relativamente ai crediti iscritti a ruolo, la facoltà di autorizzare
dilazioni a 60 rate comprende, ovviamente, anche l attribuzione al Direttore Regionale
della facoltà di decidere le rateazioni in 36 mensilità, che, prima della citata legge
178/2002, erano tutte di competenza del Ministero.
I criteri contenuti nella delibera allegata sono immediatamente applicabili alle domande
presentate dall’11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di
ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito.
Per quanto concerne le attività da espletare e la documentazione da richiedere ai soggetti
che intendono avvalersi della norma in oggetto, occorre fare riferimento alle disposizioni
già emanate (3).
Il Direttore Generale
Crecco
Note: (1)cfr. circ. n.123 dell’8.5.1995; circ.192 del 29.10.1999; circ.n.110 del 7.6.2000.
(2) cfr. circ.n.165 del 22.8.2001. (3) cfr. circ.88 del 9.5.2002
Allegato 1
I.N.P.S.
GESTIONE COMMISSARIALE
( D.I. 28 novembre 2002)
D E T E R M I N A Z I O N E N. 1725
del 21 Aprile 2004
I L V I C E C O M M I S S A R I O
• Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
• Visto il DPR 24 settembre 1997 n. 366;
• Visti i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2002, del 23 dicembre
2002, del 28 febbraio 2003, del 30 giugno 2003, del 30 dicembre 2003, del 30
gennaio 2004 e del 27 febbraio 2004 con i quali sono stati, rispettivamente,
nominati e confermati fino al 30 aprile 2004 il Commissario Straordinario ed il
Vice Commissario, con il compito di esercitare i poteri del Presidente dell’Istituto e
del Consiglio di Amministrazione;
• Vista la determinazione commissariale n. 4 del 3 dicembre 2002 con la quale il
Commissario straordinario dell’Istituto, Avv. Gian Paolo Sassi, ha delegato al Vice
Commissario dott. Giancarlo Filocamo i poteri inerenti le Entrate Contributive;
• Visto l’art. 2-comma 11-del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;
• Visto l’art. 116, comma 17 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
• Visto l’art.3- comma 3bis- della legge 8 agosto 2002 n. 178 che attribuisce agli enti
impositori la competenza a decidere la concessione di rateazioni fino a n. 60
mensilità;
• Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995,
modificata con delibera n. 356 dell’11 marzo 1997 e n. 471 del 12 ottobre 1999;
• Su proposta del Direttore Generale
D E T E R M I N A
i criteri per la concessione di una rateazione in n. 60 mensilità, per il pagamento dei debiti
iscritti a ruolo, sono quelli riconducibili ad una delle seguenti cause:
a) calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione
dei termini;
b) procedure concorsuali dichiarate;
c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti
maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di
obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti
pubblici previsti da legge o convenzione;
d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione
dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni
temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di
riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
e) trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
f) contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono,
recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità
naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;
g) debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo
alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale;
h) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in
relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo
all’inadempienza;
i) fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p.,
all’Autorità giudiziaria;
l) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali
territoriali o settoriali, qualora l’importo oggetto della dilazione sia di particolare
rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali.
Per determinare la particolare rilevanza occorre verificare che il debito contributivo sia
pari o superiore al doppio della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre
anni precedenti la domanda di rateazione.
IL VICE COMMISSARIO
Dott. Giancarlo Filocamo
COMMENTO ALLA CIRCOLARE INPS N. 74 DEL 5 MAGGIO 2004
Con la circolare n. 74 del 5.5.2004 anche l’INPS adotta per il pagamento di una parte dei propri crediti, quelli iscritti a ruolo, le 60 rate, la richiesta d’altronde proveniva da più parti e con notevole insistenza.
Tuttavia già esisteva la possibilità di rateizzare i crediti INPS in 60 mensilità, anche se ciò era limitato a eccezionali casi ricordati dalla circolare stessa: oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo; mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Le motivazioni di tale scelta legislativa resa operativa con la circolare in commento, probabilmente, deriva dalla incisività dimostrata dall’azione di recupero messa in atto dall’Istituto, attraverso i concessionari della riscossione che sta dando i suoi frutti, ormai, infatti, non si può più contare sulle lungaggini derivanti dai contenziosi legali, quindi i contribuenti, siano esse aziende con dipendenti, sia imprenditori in proprio, sono posti spesso innanzi all’alternativa o pagare o rischiare di chiudere l’attività, per le azioni esecutive poste in atto dagli esattori con determinazione.
Con la legge in argomento e con la conseguente determinazione commissariale si è in sostanza inteso fronteggiare e soddisfare, in un modo più reale e moderno, due opposte esigenze egualmente apprezzabili: la tutela del credito INPS ovvero della collettività e la possibilità di soddisfarlo sostenendo gli imprenditori (e quindi il mercato), non riducendo le sanzioni, come veniva operato con i condoni, ma offrendo loro di dilazionare il debito in ben 5 anni e solo per situazioni ben delimitate, senza costi aggiuntivi per la collettività: le rate dilazionate infatti sono accompagnate dagli interessi di dilazione che si aggiungono ai contributi non pagati e alle sanzioni civili.
In realtà l’Istituto aveva già con una sua precedente circolare, la n. 60 del 23.3.2003, che faceva esplicito riferimento all’art. 3, comma 3 bis della legge n° 178/02, previsto la possibilità per il contribuente di richiedere la rateazione, nel limite massimo di sessanta mesi, del carico iscritto a ruolo, ma si riservava di emanare al riguardo le relative disposizioni attuative che appunto sono giunte con la circolare in argomento.
Quanto ai profili più specificamente tecnici la circolare è ben fatta ed argomentata con un puntuale richiamo alle norme giuridiche di riferimento in tema di dilazioni nella materia previdenziale.
I passaggi giuridici ordinati cronologicamente attraverso i quali si sviluppa la materia sono i seguenti:
- la legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, comma 11, demanda agli enti previdenziali la decisione delle domande di dilazione limitando la competenza alla concessione fino ad un massimo di 24 mensilità, secondo criteri sanciti dai rispettivi Consigli di Amministrazione, mentre affida al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la facoltà di autorizzare il prolungamento fino a 36 rate;
- la delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 288 dell’11.4.1995 ha stabilito i criteri per la trattazione e la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi;
- la delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 356 dell’11.3.1997 ha integrato e variato i criteri già stabiliti per la trattazione e la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi;
- la delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 471 del 12.10.1999 con la quale l’Istituto avvalendosi della facoltà prevista dall art.2 - comma 11 - della citata nella legge 7.12.1989 n. 389 ed allo scopo di completare il processo di decentramento delle attività istituzionali, demandata ai Direttori Regionali la competenza a decidere, negli stessi limiti e con gli stessi criteri, le domande di rateazione presentate presso le sedi residenti nel territorio regionale ed ha affidato alla sede regionale stessa la funzione di tramite tra le sedi ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima svolta dagli uffici della Direzione Centrale Entrate Contributive per le rateazioni in 36 rate;
- la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 17 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di concedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, rateazioni fino a 60 mensilità qualora ricorrano: a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza; b) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’Autorità Giudiziaria entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del codice penale;
- la circolare INPS n.165 del 22.8.2001 (che detta tra l’altro istruzioni operative relative alle rateazioni fino a 60 mensilità per i casi eccezionali di cui sopra);
- da ultimo, ma solo per l’ordine cronologico, la legge 8 agosto 2002 n.178, art.3, comma 3 bis modificando l art.2, c.11, della legge 389/89, che ha attribuito agli enti gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino a 60 rate con provvedimento motivato dell’ente impositore, in deroga a quanto previsto dalla citata legge 389/89, limitando tuttavia tale facoltà al pagamento dei crediti iscritti a ruolo, escludendo quindi tutti gli altri crediti in fase amministrativa.
Infine, per completezza, vanno sottolineati due aspetti: a) gli effetti dell’entrata in vigore della circolare: dall’11 agosto 2002, sussistono due diversi criteri l’uno riguardante i crediti non iscritti a ruolo, quelli in fase amministrativa, che possono essere rateizzati dai Direttori Regionali fino ad un massimo di 24 mensilità, prorogabili a 36, su autorizzazione del Ministero del Lavoro o a 60 per i casi eccezionali già citati; l’altro riguardante i crediti iscritti a ruolo, che sono immediatamente applicabili alle domande presentate dall’11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito; b) la griglia di possibilità entro le quali i Direttori regionali potranno concedere le rateazioni, enumerate nella determinazione commissariale 1725 del 21 aprile 2004 contenuta nella circolare stessa che, al contrario di ciò che appare, è molto stringente e non di facile applicazione.
Dr. Franco Elio Castellucci