sabato 5 giugno 2004
Rito del lavoro: interpretazione flessibile delle norme procedurali sulle prove
Sezione Lavoro
La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza 16265 del 29.10.2003, che nel rito del lavoro, le prove possono essere prodotte anche nel caso in cui si è decaduti dal diritto, ma nei soli casi seguenti:
1) formazione di documentazione successiva all’instaurazione del giudizio;
2) produzione di documentazione giustificata dallo sviluppo del processo;
3) provata difficoltà a procurarsi il documento.
massima a cura del direttore dott. Marco Dibitonto
segue testo integrale della sentenza...
Sent. 16265/03
Reg.N. 12598/01
Ud.12/06/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sig.ri
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Alberto SPANO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere -
Dott. Francesco MAIORANO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.N. M., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall avvocato ANTONIO MARCO DI SOMMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -contro
I. G., quale erede di I. R. domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato GENNARO PAPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -nonché contro
I. L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 30/01/01 - R.G.N. 439/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l Avvocato ROMANO per delega DI SOMMA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 22.1.1991, la Sig.ra D.N. M., assumendo di aver lavorato dall 1.6.1988 al 12.4.1990 alle dipendenze della Sig.ra I. R., in qualità di collaboratrice domestica, e di aver prestato tra l altro anche assistenza al marito di lei Sig. Petti Giuseppe e successivamente anche alla stessa Sig.ra I. R., perché infermi, con una retribuzione mensile lorda di lire 500.000, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Airola il Sig. I. Alberto, quale erede di I. R., per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di lire 60.427.533; di cui L.1.645.037 per t.f.r. e L.58.782.496 per differenza retributiva, lavoro straordinario, mancati turni di riposo, lavoro notturno, festività, ferie, oltre interessi e rivalutazione. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di I. R., espletata attività istruttoria, con sentenza n. 103 del 1994 il Pretore di Airola ha rigettato la domanda, compensando totalmente le spese di giudizio.
Con sentenza 10/30 gennaio 2001 n. 22 il Tribunale di Benevento ha respinto l appello della D.N.. Con il primo motivo di appello la Dì Nuzzo aveva dedotto violazione dell art.416 c.p.c., avendo il primo giudice posto a base del proprio convincimento la documentazione prodotta dai resistenti, tardivamente costituiti, oltre il termine di cui alla norma richiamata.
Il Tribunale ha ritenuto che la produzione di documenti - cosiddette prove costituite - è consentita, al contrario delle prove costituende, nell udienza di discussione fino a
che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini di cui all art. 416 c.p.c., e comunque che la sentenza gravata non si fonda soltanto su detta documentazione, posto che il Pretore è pervenuto alla decisione finale dopo la valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva dedotto la mancata tempestiva contestazione delle circostanze di fatto. A tale riguardo il Tribunale ha ritenuto che la tardiva costituzione non preclude la difesa dei convenuti, trattandosi di mere difese volte a contestare l esistenza e la portata del fatto costituivo dell azione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la D.N., con tre motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell art. 416 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ammesso la tardiva produzione della prova documentale, e la eccezione di pagamento, su di essa basata. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. La dottrina processualistica distingue le eccezioni di merito in due grandi categorie: a) quelle rilevabili anche d ufficio, il che costituisce la regola generale, desumibile dall art. 112 c.p.c; esempi ne sono l eccezione di adempimento, di novazione, di nullità ecc.; b) rilevabili solo ad istanza di parte, quando specifiche norme positive ciò prevedano: esempi ne sono le eccezioni di prescrizione (art. 2938 c.c), di compensazione (art. 1242 c.c), di annullamento (art. 1442 c.c), di rescissione (art. 1449 c.c.), di inadempimento (art. 1460 c.c.) ecc .
Anche la giurisprudenza dì questa Corte è concorde nel ritenere che il giudice deve rilevare d ufficio l avvenuto adempimento (Cass. 7.2.1997 n. 1154; 30.5.1989 n. 2618; 26.1.1988 n. 643), ove emerga dalle prove acquisite, secondo il ben noto principio dell acquisizione della prova, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sìa la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono nella loro globalità ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza delle stesse possa condizionare tale formazione in un senso o nell altro e quindi senza che possa escludersi l utilizzazione di una prova fornita da una parte per trame argomenti favorevoli all altra (ex plurimis Cass. 2.2.2001 n. 1505) .
Perché il giudice possa rilevare d ufficio il fatto estintivo dell adempimento, occorre però che le prove siano ritualmente acquisite al processo.
Per quanto riguarda la prova documentale nel processo del lavoro, la giurisprudenza più recente di questa Corte, modificando un antico orientamento, in senso più conforme al dato letterale dell art. 416, 3° comma, ultima parte ("ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositate"), nonché allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del legislatore, ha statuito che: "Nel rito del lavoro, l omessa indicazione nell atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio" (Cass. 20/01/2003 n. 775 e, con riferimento agli oneri del ricorrente, Cass. 4.8.1994 n. 7233).
Alle due ipotesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l attore dall art. 414 c.p.c. e per il convenuto dall art. 416 c.p.c. indicati dalla giurisprudenza citata, si deve aggiungere quello di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell art. 111 c.p.c..
Proprio in fattispecie identica alla presente, questa corte ha statuito che il principio per cui il giudice può rilevare d ufficio le eccezioni in senso lato, non comporta di per sé che la parte possa produrre in grado d appello documenti a sostegno di una di dette eccezioni quando essi non siano stati formati successivamente all introduzione del giudizio di primo grado (Cass. 11.8.1998 n. 7907).
Costituisce poi jus receptum che la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (da ultimo Cass. 4 maggio 1998 n. 4404); da tale principio deriva altresì che gli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 761/2002), pur non gravando sul convenuto contumace, comportano che questi effettui le proprie contestazioni nel momento in cui si costituisce.
Risultano quindi errate le affermazioni della sentenza impugnata relative alla facoltà di produrre la prova documentale fino all udienza di discussione, nonché agli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 761/2002); mentre risulta generica e perciò insufficiente, a fronte degli specifici motivi di appello, la motivazione alternativa con cui il Pretore è pervenuto alla decisione finale dopo la valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio.
L accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell art. 36 Cost.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c), censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che le ricevute esibite da controparte non erano riferite a mesi specifici ma erano solo ricevute di pagamento, per cui pur volendole ritenere ammissibili quali prove costituite, le stesse non precludono il diritto della D.N. ad ottenere la retribuzione ex art. 36 della Costituzione per il lavoro svolto; nonché il terzo, con cui la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn, 3 e 5 c.p.c.) censura la valutazione delle prove operata dalla sentenza impugnata, senza però riportarle.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d appello di Napoli, la quale deciderà la causa attenendosi ai seguenti principi di diritto: "La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (da ultimo Cass. 4 maggio 1998 n. 4404) ; da ciò deriva che gli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 761/2002), pur non gravando sul convenuto contumace, comportano che questi effettui le proprie contestazioni nel momento in cui si costituisce.
"La decadenza sancita dall art. 416 3° comma si riferisce anche alla prova documentale; pertanto il convenuto costituito tardivamente, oltre il termine di cui all art. 416 c.p.c, non ha facoltà di produrre documenti, salvo che si tratti di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell art. 111 c.p.c, ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio". Essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
La corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio della Sezione Lavoro, il 12 giugno 2003.
Il Presidente: Vincenzo Mileo
II Consigliere Estensore : Aldo De Matteis
Depositato in Cancelleria il 29 OTT.2003