sabato 18 dicembre 2004
PAGAMENTO TFR. E’ ESCLUSA LA CONFIGURABILITÀ DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA EX ART.2112 C.C. IN TUTTI I CASI IN CUI L’AVVICENDAMENTO SOGGETTIVO NELLA TITOLARITÀ DELL’AZIENDA RIGUARDI ATTIVITÀ IL CUI ESERCIZIO SIA SUBORDINATO AL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE
Tribunale di Nola, sentenza del 10.12.03
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 147 dell’anno 2003 del ruolo generale
TRA
CAIA quale Presidente dell’AVIS- sezione di YYY- rappresentata e difesa dall’avv. (…) elettivamente dom.ti presso lo studio di (…);
Opponente
E
TIZIO rappresentato e difeso dall’avv. (…) ed elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Napoli (…);
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato l’opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/02 emesso dal Tribunale di Nola in data 19.11.02 eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per precedente giudicato; nonché la carenza di legittimazione passiva dell’AVIS, non tenuta al pagamento delle spettanze rivendicate, perché a seguito dell’acquisizione di beni e personale dell’AVIS da parte del UU.SS.LL. si era verificata una successione in universum ius sicché le relative obbligazioni facevano capo in via esclusiva o solidale, quanto meno, alla ASL; che comunque, in subordine, fosse disposta la sospensione del decreto suddetto ex art. 295 cpc essendo pendente altro procedimento innanzi ala TAR della Campania, nel merito che, comunque, fosse, revocato il decreto ingiuntivo in quanto non dovuta la somma portata dallo stesso, chiedendo in ogni caso autorizzarsi la chiamata in giudizio della Regione Campania, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l’opposto contestando l’avverso dedotto concludendo per il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 324/02 e vittoria di spese di lite.
All’odierna udienza, la causa, non necessitando attività istruttoria, concesso alla precedente udienza termine per note difensive, invitate le parti alla discussione, veniva decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’istanza di sospensione ex art. 295 cpc essendo intervenuta nelle more sentenza n. 7635/2003 del TAR della Regione Campania.
Ugualmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del decreto per precedente giudicato, in virtù della sentenza n. 41 del 1996 del Pretore di Nola.
Ed, invero, in merito si osserva che trattandosi di sentenza che statuisce unicamente sulla giurisdizione, la stessa non è idonea ad acquisire autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare i suoi effetti al di fuori del processo nell’ambito del quale è stata resa (Cass. Civ. SS.UU. 4 aprile 2000 n. 95).
Nel merito l’opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
La fattispecie in questione presuppone una breve analisi del quadro normativo che regolamenta l’esercizio delle attività trasfusionali al fine di identificare il soggetto passivo tenuto al pagamento del TFR richiesto dall’opposto nel decreto ingiuntivo n. 324/02.
La legge 4.5.90 n. 107, in attuazione della L. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha dettato una disciplina organica ed unitaria delle attività trasfusionali relative al sangue umano e suoi componenti, ribadendo che si tratta di attività che costituiscono “parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale”. Ex art. 8, l’Avis ha, quindi, continuato a svolgere, grazie ad apposite convenzioni con la regione, le attività trasfusionali secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge, ricevendo un apposito compenso per ciascuna unità di sangue determinato, dapprima con apposite delibere della Giunta regionale, e poi, con decreto del Ministero della sanità del 22.11.93.
L’art. 19 in particolare così recita “le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, son tenute a trasferire alle unità sanitarie locali – ora ASL - ….. i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private … …”
La giunta regionale della Campania in attuazione di tale disposizione assegnava il personale dell’AVIS, già in servizio, in via provvisoria – in attesa dell’espletamento del concorso riservato al fine della definitiva assegnazione alle dipendenze della P.A. – alle AA.SS.LL. con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, e con il medesimo trattamento economico stipendiale – sulla base di apposite tabelle di equiparazione – da corrispondere a decorrere dal 1.2.95.
Dalle norme sopra richiamate si evince chiaramente che nessuna disposizione in materia ha previsto l’automatico trasferimento dei debiti, delle strutture soppresse o trasferite, alla ASL.
Non può quindi trovare accoglimento la tesi, pur sostenuta dal resistente, secondo la quale sarebbero stati trasferiti all’ente pubblico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’AVIS, compreso i debiti relativi al TFR maturato, realizzandosi, per effetto del trasferimento dell’attività trasfusionale, in ipotesi di trasferimento d’azienda assimilabile alla ipotesi prevista dall’art. 2112 c.c. che consentirebbe la prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro e la permanenza dell’obbligo solidale del precedente datore di lavoro per i debiti relativi all’attività lavorativa svolta prima del trasferimento medesimo.
Ritiene, infatti, questo giudicante di aderire all’orientamento ormai costante della Suprema Corte, che esclude la configurabilità del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. in tutti i casi in cui l’avvicendamento soggettivo nella titolarità dell’azienda riguardi attività il cui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. “In tal caso, l’attività esercitata attesa la natura pubblicistica dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, ripetono la loro origine ed il loro titolo dalla concessione amministrativa, senza alcun collegamento di natura derivativa o causale fra le gestioni uscenti e quella subentrante (Cass. Sez. lav. 10.3.92 n. 2887). Ciò anche nel caso in cui l’esercizio dell’attività, nel caso di specie collegata alla tutela della salute pubblica, avvenga attraverso l’utilizzazione del complesso aziendale della struttura privata (Cass. Sez. lav. 3.6.94 n. 5401, Cass. Civ. 22.5.91 n. 5745).
Con la conseguenza che, con lo scadere o la revoca della concessione, la precedente attività viene meno senza possibilità di ipotizzare un rapporto diverso da una successione meramente cronologica.” (così Tribunale di Napoli sentenza n. 3828 del 19.3.2003 e n. 2286 del 9.12.99).
Stante l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. (v. anche Cass. sez lav. 7.3.98 n. 2575, Cass. Sez. lav. 16.2.98 n. 1622, Cass. 8.4.97 n. 3025, Cass. 5.3.93 n. 2705 in tema di gestione esattoriale di imposte dirette o di esercizio di servizio pubblico di trasporto) ne consegue che alla data del 31.1.95 il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’AVIS risulta risolto con la conseguenza per la struttura stessa di versare il trattamento di fine rapporto, non emergendo, dalla documentazione agli atti, la volontà per la struttura pubblica di assumersi i debiti dell’AVIS.
Alla stregua delle predette argomentazioni l’opposizione è infondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 324/02 va confermato nel suo ammontare, non contestato.
Le spese di lite sono a carico dell’opponente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico di Nola in funzione di Giudice del Lavoro così provvede:
Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 324/02 emesso dal Tribunale di Nola il 19.11.02.
Condanna l’opponente istituto al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1342,79 (comprensivi delle spese del monitorio) oltre iva e cpa come per legge.
Nola 10.12.03
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo