domenica 5 dicembre 2004
Visite di reperibilità Inps: quando l assenza è giustificata
Sezione Lavoro, Sentenza 4247/2004
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004) ha
stabilito che l assenza a una visita di controllo domiciliare da parte
di un lavoratore, "può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un
motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di
effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce
orarie di reperibilità". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che
per integrare un giustificato motivo di assenza all obbligo della visita
domiciliare a domicilio "è necessario laddove il lavoratore alleghi di
essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico
curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la
necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di
rispettare le fasce orarie di reperibilità" e cioè, in altri termini
che, è necessario che "il lavoratore provi che la sua assenza è stata
determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità" La Corte ha
infine precisato che "l onere di fornire tale prova, ovviamente, è a
carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a
ricorrenza". (Cristina Matricardi)
Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza 2 marzo 2004 n. 4247
(Presidente P. Dell Anno - Relatore C. Filadoro)
Svolgimento del processo
Con sentenza 6-20 luglio 2000, la Corte d Appello di Lecce accoglieva
l appello proposto dall (omissis) avverso la decisione del locale
Tribunale che aveva ritenuta legittima l assenza di S. C. dal proprio
domicilio riscontrata in occasione di una visita di controllo,
effettuata in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità durante un
periodo di sua malattia (assenza a seguito della quale l (omissis) aveva
comminato la sanzione della decadenza della indennità economica di
malattia).
Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione a
visita medica presso il proprio medico curante, per il prescritto
controllo della pressione.
I giudici di appello osservavano che la circostanza che il C. si fosse
recato nell ambulatorio del proprio medico per il controllo della
pressione (necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da
ipertensione arteriosa) non poteva giustificare la sua assenza al
domicilio in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.
Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la
cui necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l altro,
osserva la Corte territoriale, l orario di apertura dello studio del
medico curante non coincideva del tutto con le fasce orarie di
reperibilità.
Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere
effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite di
controllo.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto
da un unico motivo.
L (omissis) ha depositato solo procura.
Motivi della decisione
Con l unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638,
nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione
alle medesime norme sopra richiamate (art. 360 nn. 3 e 5 codice di
procedura civile).
I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il C. si era
sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di
"epistassi posteriore in paziente affetto da ipertensione arteriosa". Si
trattava, pertanto, di una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da
non consentire differimento alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale
malattia ed era stato costretto nuovamente al ricovero anche dopo la
visita di controllo del 5 settembre 1998, a causa di epistassi da
sanguinamento di varici del setto nasale da crisi ipertensiva.
La decisione impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto con
la disposizione dell art. 5 della legge n. 638 del 1983, per la quale il
giustificato motivo di assenza dal domicilio non deve necessariamente
correlarsi con uno stato di urgenza e necessità, ma sussiste anche ove
l assenza sia connessa con la tutela di un interesse apprezzabile sul
piano giuridico sociale. Il ricorso non è fondato. Con motivazione
adeguata e sufficiente, che sfugge alle censure di violazione di legge
denunciate, i giudici di appello hanno esaminato le giustificazioni
fornite dall assicurato, concludendo che l assenza della stesso dal
proprio domicilio non poteva dirsi giustificata. Si tratta di
accertamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.
Tale accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati
formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali
l assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata
solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella
insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in
orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità. L onere di fornire
tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a
propria giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).
Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza
all obbligo della visita domiciliare a domicilio, è necessario laddove
il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio
domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale,
che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia
la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità
(Cass, 27 settembre 1996 n. 8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come
giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di
controllo di avere nell occasione effettuato una visita presso il medico
di fiducia deve provare che la causa del suo allontanamento dal
domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare
una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della
salute, una necessità dell assenza dal lavoro quale mezzo per curare la
malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).
E necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua
assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti
non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo
1996 n.1668).
Si tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e
quindi esigibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che
nessuna prova suffragava la dedotta indifferibilità della visita
ambulatoriale prescelta in concreto dal C..
La prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno
osservato i giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque la
stessa era sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale
avrebbe potuto essere preventivamente comunicata all Istituto
previdenziale.
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe
dovuto dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione
della pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche che
le modalità da lui prescelte per realizzare quella indifferibile
esigenza fossero in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente
praticabili.
Nulla di tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto
dall assicurato.
Gli stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che
contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore nel caso di specie l onere
di doverosa collaborazione del lavoratore, ai fini della realizzazione
delle condizioni richieste dalla legge per l erogazione del trattamento
di malattia, e in considerazione della oggettiva limitatezza dell ambito
delle fasce orarie di reperibilità, non era stato osservato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi
dell art.152 disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a
quello di cui all art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30
settembre 2003, inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio