lavoroprevidenza

domenica 5 dicembre 2004

Visite di reperibilità Inps: quando l assenza è giustificata

Sezione Lavoro, Sentenza 4247/2004







La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004) ha

stabilito che l assenza a una visita di controllo domiciliare da parte

di un lavoratore, "può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un

motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di

effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce

orarie di reperibilità". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che

per integrare un giustificato motivo di assenza all obbligo della visita

domiciliare a domicilio "è necessario laddove il lavoratore alleghi di

essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico

curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la

necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di

rispettare le fasce orarie di reperibilità" e cioè, in altri termini

che, è necessario che "il lavoratore provi che la sua assenza è stata

determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non

effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità" La Corte ha

infine precisato che "l onere di fornire tale prova, ovviamente, è a

carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a

ricorrenza". (Cristina Matricardi)







Cassazione



Sezione Lavoro





Sentenza 2 marzo 2004 n. 4247







(Presidente P. Dell Anno - Relatore C. Filadoro)







Svolgimento del processo





Con sentenza 6-20 luglio 2000, la Corte d Appello di Lecce accoglieva

l appello proposto dall (omissis) avverso la decisione del locale

Tribunale che aveva ritenuta legittima l assenza di S. C. dal proprio

domicilio riscontrata in occasione di una visita di controllo,

effettuata in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità durante un

periodo di sua malattia (assenza a seguito della quale l (omissis) aveva

comminato la sanzione della decadenza della indennità economica di

malattia).





Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione a

visita medica presso il proprio medico curante, per il prescritto

controllo della pressione.





I giudici di appello osservavano che la circostanza che il C. si fosse

recato nell ambulatorio del proprio medico per il controllo della

pressione (necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da

ipertensione arteriosa) non poteva giustificare la sua assenza al

domicilio in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.





Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la

cui necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l altro,

osserva la Corte territoriale, l orario di apertura dello studio del

medico curante non coincideva del tutto con le fasce orarie di

reperibilità.



Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere

effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite di

controllo.







Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto

da un unico motivo.



L (omissis) ha depositato solo procura.







Motivi della decisione







Con l unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa

applicazione dell art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638,

nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione

alle medesime norme sopra richiamate (art. 360 nn. 3 e 5 codice di

procedura civile).





I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il C. si era

sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di

"epistassi posteriore in paziente affetto da ipertensione arteriosa". Si

trattava, pertanto, di una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da

non consentire differimento alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale

malattia ed era stato costretto nuovamente al ricovero anche dopo la

visita di controllo del 5 settembre 1998, a causa di epistassi da

sanguinamento di varici del setto nasale da crisi ipertensiva.



La decisione impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto con

la disposizione dell art. 5 della legge n. 638 del 1983, per la quale il

giustificato motivo di assenza dal domicilio non deve necessariamente

correlarsi con uno stato di urgenza e necessità, ma sussiste anche ove

l assenza sia connessa con la tutela di un interesse apprezzabile sul

piano giuridico sociale. Il ricorso non è fondato. Con motivazione

adeguata e sufficiente, che sfugge alle censure di violazione di legge

denunciate, i giudici di appello hanno esaminato le giustificazioni

fornite dall assicurato, concludendo che l assenza della stesso dal

proprio domicilio non poteva dirsi giustificata. Si tratta di

accertamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.





Tale accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati

formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali

l assenza ad una visita di controllo domiciliare può dirsi giustificata

solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella

insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in

orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità. L onere di fornire

tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a

propria giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).





Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza

all obbligo della visita domiciliare a domicilio, è necessario laddove

il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio

domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale,

che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia

la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità

(Cass, 27 settembre 1996 n. 8553,11 marzo 1996 n.1958).







Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come

giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di

controllo di avere nell occasione effettuato una visita presso il medico

di fiducia deve provare che la causa del suo allontanamento dal

domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare

una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della

salute, una necessità dell assenza dal lavoro quale mezzo per curare la

malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9731).





E necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua

assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti

non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo

1996 n.1668).





Si tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e

quindi esigibile.



Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che

nessuna prova suffragava la dedotta indifferibilità della visita

ambulatoriale prescelta in concreto dal C..



La prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno

osservato i giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque la

stessa era sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale

avrebbe potuto essere preventivamente comunicata all Istituto

previdenziale.





Deve pertanto concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe

dovuto dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione

della pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche che

le modalità da lui prescelte per realizzare quella indifferibile

esigenza fossero in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente

praticabili.



Nulla di tutto ciò è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto

dall assicurato.



Gli stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che

contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore nel caso di specie l onere

di doverosa collaborazione del lavoratore, ai fini della realizzazione

delle condizioni richieste dalla legge per l erogazione del trattamento

di malattia, e in considerazione della oggettiva limitatezza dell ambito

delle fasce orarie di reperibilità, non era stato osservato.





Il ricorso deve essere rigettato.





Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi

dell art.152 disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a

quello di cui all art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30

settembre 2003, inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.





P.Q.M.





La Corte rigetta il ricorso.







Nulla per le spese del giudizio







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