sabato 20 novembre 2004
La permanenza in servizio dei dipendenti pubblici
di Gabriella Greco – Funzionario della Corte dei conti
Come previsto da alcuni osservatori già dal luglio del corrente anno al momento della discussione sulla legge di riforma pensionistica, la proroga fino al 70° anno della permanenza in servizio dei dipendenti pubblici risulta più problematica che vantaggiosa con un’ottica del tutto diversa dal super bonus pensionistico concesso al settore privato, il cui decreto attuativo è stato pubblicato nella G.U. 6/10/2004, n. 235.
Innanzi tutto si tratta di una facoltà e non di un diritto pertanto ai dipendenti pubblici, contrariamente al privato, non spetta alcun bonus, questo comporta che l’amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di trattenere il dipendente in servizio secondo le proprie esigenze eventualmente destinandolo ad altre mansioni. Inoltre la permanenza in servizio non comporta il maturare di periodi contributivi utili a pensione da aggiungersi al diritto alla pensione già maturato.
Altra circostanza è che la normativa, non comportando il sorgere di diritti e incidendo direttamente sulle organizzazioni, non è direttamente applicabile alle Regioni e agli Enti locali se non viene recepita rispettivamente con un atto legislativo regolamentare.
E’ di questo giorni la polemica sulla possibile mancata copertura finanziaria per il trattenimento in servizio dei dipendenti che ne facciano richiesta con conseguenti interrogazioni parlamentari, considerando che per esempio nel caso del Ministero dell’Istruzione il 50% degli aventi diritto alla pensione ne hanno fatto richiesta, circostanza che potrebbe portare ad oltre 100.000 le richieste avanzate.
A questo si aggiunge l’attuale mancata emanazione della direttiva di attuazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica dell’art. 1- quater del D.L. n. 136/04 con paralleli tentativi da parte delle singole amministrazioni di provvedere ad autonome interpretazioni.
Ulteriori difficoltà legali si frappongono a seguito dei vincoli alle assunzioni contenuti nell’art. 3, comma 53, della legge n. 350/04. L’obbligo di rispettare la programmazione triennale delle assunzioni e i vari vincoli previsti dalla legge finanziaria fanno sì che il trattenimento in servizio debba rientrare in questi ambiti con la conseguente necessità della disponibilità del posto nel quorum previsto dal blocco e la sottrazione dello stesso da quelli messi a concorso.
Trattandosi di fatto di una nuova assunzione a tempo determinato che viene a sostituire possibili assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere attentamente valutata dalla singola amministrazione in rapporto alle sue esigenze operative a lungo termine. Quanto detto sembra replicarsi, molto probabilmente, con l’attuale finanziaria in discussione anche per il triennio 2006/2008, in cui ad un divieto assoluto di assunzione di personale, fatte salve le categorie protette, si affianca un taglio del personale docente e non docente della scuola dell’1% l’anno.
Inoltre la domanda potrà essere accolta solo se è stata accertata l’esistenza della relativa copertura finanziaria realizzata con i tagli agli organici previsti dalle ultime leggi finanziarie.
Ultimamente poi è sorto il dubbio su un reale risparmio da parte della P.A. se si considera il costo di un dipendente al massimo dell’anzianità e della carriera rispetto ad un nuovo assunto, questo nonostante il risparmio per i contributi pensionistici sospesi.
Ma un’ulteriore perplessità sorge dalla mancanza di ricambio generazionale che attraverso questo meccanismo viene ad attuarsi. Si punta ad un puro e semplice presunto risparmio di cassa a scapito di qualsiasi investimento sul capitale umano.
Il personale della P.A. viene visto come un puro costo da abbattere e non come un fattore da valorizzare soprattutto con l’innesto di nuove forze più rapide nell’assimilare l’uso delle nuove tecnologie in particolare dell’e-governement di cui ultimamente se ne fa un gran parlare.