sabato 15 maggio 2004
La violazione degli obblighi di informazione e di formazione dei lavoratori nel D. Lgs. 626/1994 dell Avv. Rocchina Staiano
L’art. 89 del D. Lgs. 626/1994 sanziona la violazione dell’obbligo di informazione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; invece la violazione dell’obbligo di formazione con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milione a lire otto milioni. Va sottolineato che, rispetto ai precedenti decreti prevenzionistici , nel nuovo D. Lgs. 626/1994, il legislatore ha sanzionato in misura più grave la violazione degli obblighi di informazione e di formazione.
L’inadempimento dei succitati obblighi comporta, a carico dell’imprenditore, oltre ad una responsabilità penale, anche una responsabilità contrattuale , in quanto costituisce violazione del dovere previsto dall’art. 2087 c.c., come tale, detto comportamento deve essere valutato e giudicato dal giudice. L’art. 2087 c.c., quindi, ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo del datore di lavoro di organizzare e regolare le condizioni del lavoro subordinato, inerente o meno all’esercizio di un’impresa, al fine di assicurare la tutela dell’integrità fisica del prestatore di lavoro. Tale obbligo non comprende soltanto quello di apprestare un sano ambiente di lavoro, ma importa anche quello di fornire ai lavoratori una “mirata” informazione ed una “adeguata e sufficiente” formazione.
Inoltre, la violazione degli obblighi di informazione e di formazione da parte del datore di lavoro, permetterebbe al lavoratore di “eccepire, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimento datoriale” . Il principio inadimplenti non est adimplendum trae fondamento dal nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni delle parti e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni collegate dal rapporto sinallagmatico. A tal fine, la legge, consente al contraente, chiamato ad adempiere la sua obbligazione, di astenersi temporaneamente dall’adempimento fino a quando l’altro contraente non adempia o non offra di adempiere la propria. In questo modo, il lavoratore non informato e non formato potrebbe rifiutare di eseguire la prestazione di lavoro ; oppure “abbandonare il posto di lavoro” ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 626/1994 ; o, ancora, dimettersi per giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c. . Nelle prime due ipotesi, il lavoratore avrebbe diritto a percepire le retribuzioni dovute ed a conservare il posto di lavoro.
Sin qui si è parlato solo dell’ipotesi in cui il datore di lavoro è inadempiente, ma si potrebbe verificare il contrario, vale a dire il lavoratore rifiuta di ricevere l’informazione e la formazione. Nel caso di persistente rifiuto del lavoratore, esso potrebbe incorrere in un’infrazione disciplinare, tale da giustificare il licenziamento; ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l’integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi . Infatti, la giurisprudenza ha affermato che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti perché non si verifichino infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una delle particolari attività dell’imprenditore, gravando su questo l’onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni .
www.altalex.it del 29/04/2004
L’informazione dei lavoratori nell’art. 21 del D. Lgs. 626/1994
di
Rocchina Staiano
(Dottore di ricerca-Università di Salerno)
1. I soggetti attivi e passivi.
L’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 è interamente dedicato all’ “informazione dei lavoratori” ; in particolare, il destinatario dell’informazione è ogni lavoratore, al quale l’art. 2, lett a), del D. Lgs. 626/1994 equipara oltre ai soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali; anche gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Per quanto riguarda quest’ultima equiparazione, è stata fonte di problemi interpretativi. Il periodo in questione non spiega se gli allievi degli istituti di istruzione scolastica ed universitaria sono equiparati ai lavoratori soltanto quando gli allievi dei corsi utilizzino apparecchi ed attrezzature particolari ed agenti nocivi o indipendentemente da questo utilizzo. La dottrina ha optato per la seconda tesi, in quanto ha accolto la tendenza secondo la quale gli studenti e i soggetti in formazione sono tra i beneficiari delle prestazioni INAIL.
Ritornando all’art. 21 del D. Lgs. 626/1994, esso impone l’obbligo di informazione anche a favore dei lavoratori a domicilio . Tali lavoratori devono essere informati sui rischi per la sicurezza; sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezze e alle disposizioni aziendali in materia. Non sono ammessi a ricevere le informazioni previste dall’art. 21, 1° comma, lett. e), f) e g) del D. Lgs. 626/1994, in quanto questi dati interessano soltanto i lavoratori interni all’impresa . Analogo diritto di informazione è riconosciuto ai lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, nonostante nella fattispecie non sia presente una struttura imprenditoriale, come quella richiesta alle lett. a) e b) dell’art. 21, 1° comma, del D. Lgs. 626/1994.
Invece, i soggetti che devono impartire le informazioni , in base all’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 sono il datore di lavoro , come il principale degli obbligati a curare l’informazione dei dipendenti , al quale datore di lavoro si affiancano, in base all’art. 1, comma 4bis, del D. Lgs. 626/1994, i dirigenti e i preposti.
2. Il contenuto dell’obbligo di informazione e l’art. 21 del D. Lgs. 626/1994.
I lavoratori, in base al disposto dell’art. 21, 1° comma, del D. Lgs. 626/1994, hanno diritto a ricevere una informazione generale ed una informazione particolare.
L’informazione generale deve riguardare i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale ; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate ; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori ; il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente ed, infine, i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure sopra indicate . Con questo tipo di informazione si vuole consentire “a ciascun lavoratore di avere una conoscenza globale del rischio presente in ogni reparto dell’impresa; in tal modo si eviterebbe condotte imprudenti e negligenti del lavoratore non solo sul suo posto di lavoro, ma in ogni luogo di lavoro dell’impresa” . Infatti, “solo assicurando a ciascun lavoratore una consapevolezza generale del ciclo produttivo, gli si potrà chiedere di compiere scelte … che non compromettano la sicurezza sua o di altri” .
Invece, l’informazione particolare vuol far conoscere ai lavoratori i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia ed i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica .
Analizzato il contenuto, cui deve concentrarsi l’obbligo di informazione, occorre spiegare l’espressione presente nell’art. 21 del D. Lgs. 626/1994, quando afferma che ciascun lavoratore dovrà ricevere “una adeguata informazione”. Il termine “adeguato” riferito all’informazione compare ben 13 volte nel D. Lgs. 626/1994 ed indica che l’informazione deve essere “specifica, pertinente, sistematica e sufficiente” . Quindi, lo scopo principale dell’informazione è quello “di far raggiungere ai lavoratori un più elevato livello di consapevolezza all’interno del nuovo sistema prevenzionale messo in atto dal D. Lgs. 626/1994” .
Infine, mi sembra opportuno precisare che l’obbligo di informazione, all’interno del D. Lgs. 626/1994, riceve una specificazione nelle direttive particolari; infatti il decreto stabilisce che il datore di lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori sui rischi dai quali l’uso dei dispositivi di protezione individuali proteggono ; sul peso di un carico, centro gravità, movimentazione corretta, nonché sui rischi che si corrono se le operazioni non vengono eseguite correttamente ; sulle misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività, protezione degli occhi e della vista ; sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi e sugli agenti biologici . Da tutti questi articoli delle direttive particolari, dedicati all’informazione dei lavoratori, si evidenzia “l’importanza e la capillarità che il legislatore ha voluto assegnare al processo informativo” .
NOTE DEL TESTO
Sulle caratteristiche dell’apparato sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 626/1994, v.: M. Lanotte, La tutela penale della sicurezza del lavoro: l’apparato sanzionatorio, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 261 ss. e G. Ferrara, M. Giudici, M. Morelli e S. Zappoli, Manuale di sicurezza del lavoro, Ipsoa, 1997, p. 505 ss. Tale apparato sanzionatorio è stato modificato dal D. Lgs. 758/1994, il quale, da un lato, ha modificato tutte le sanzioni penali del D. Lgs. 626/1994 e, dall’altro, ha introdotto un’articolata procedura (artt. 20-24) per riparare comportamenti illeciti sotto il controllo dell’autorità amministrativa (organo di vigilanza) e di quella giudiziaria (pubblico ministero). Alcuni aspetti di questa procedura particolare sono stati precisati nella Circolare del Ministero del Lavoro 27 febbraio 1996 n. 25. Sul tema v.: L. Pelaggi, Responsabilità penale dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Pirola Editore, Milano, 1996, p. 547 ss.; G. Ferrara, M. Giudici, M. Morelli e S. Zappoli, Manuale di sicurezza del lavoro, Ipsoa, 1997, p. 582 ss. e M. Valiante, Decreto Legislativo 626/1994: vigilanza e procedura estintiva dei reati ex D. Lgs. 758/1994, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 277 ss.
Sull’obbligo di informazione nel D. Lgs. 626/1994, in dottrina, v.: R. Staiano, L’informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.
Mi riferisco agli artt. 4 del D.P.R. 547/1955 e 4 del D.P.R. 303/1956.
Sulla responsabilità contrattuale in generale, v.: T. Pasquino, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Vita Notar., 1995, p. 674 e P. G. Monateri, La responsabilità contrattuale e precontrattuale, Utet, Torino, 1998. Sulla responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro v.: M. Franco, Responsabilità contrattuale del datore per danno alla salute, efficacia diretta delle norme comunitarie in materia di rumore nei luoghi di lavoro e “rischio consentito”, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, p. 90 ss.; A. Gentili, Sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in Mass. Giur. Lav., 1999, p. 846; E. Dall’Ara, La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, nell’ipotesi di danno al dipendente durante l’esecuzione della prestazione lavorativa, in Orient. Giur. Lav., 1999, I, p. 97 ss.; M. Marazza, Prestazioni di sicurezza e responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in Giur. It., 1999, p. 1167; in giurisprudenza, v.: Cass. Civ., 22 aprile 1997 n. 3455, in Mass., 1997 e Cass. Civ., 7 agosto 1998 n. 7792, in Mass., 1998.
V.: in dottrina, O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 191; in giurisprudenza, v.: Pr. Torino, 18 dicembre 1992.
Sull’inadempimento contrattuale in violazione dell’obbligo di sicurezza v.: G. Suppiej, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell’ambiente di lavoro, in Riv. Ital. Dir. Lav., 1988, I, p. 448 ss. e A. Vallebona, Eccezione di inadempimento e contratto di lavoro, in Riv. Ital. Dir. Lav., 1995, II, p. 698 ss.
Sull’allontanamento del posto di lavoro ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 626/1994 v.: R. Del Punta, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997, p. 188 ss.
Sul tema v.: O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 192.
In tal senso, in dottrina, v.: R. Del Punta, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997, p. 185 e O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 191; in giurisprudenza, v.: Cass. Pen., 17 maggio 1993, in Not. Giur. Lav., 1993, p. 857 e Cass. Civ., sez. lav., 26 gennaio 1994 n. 774, in Mass. Giur. Lav., 1994, p. 47.
V.: Cass. Civ., sez. IV, 6 ottobre 1995 n. 12297, in Giust. Pen., 1996, II, p. 507.
Sull’informazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro, v.: L. Petrella, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie Oro, 1994, n. 4, p. 51 ss.; R. Cosio, I diritti di informazione nel decreto legislativo n. 626 del 1994: verso un modello di sicurezza partecipata, in Riv. Giur. Lav., 1995, I, p. 423 ss.; più di recente, M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 196 ss. e R. Staiano, L’informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.
L’art. 2, lett. a) del D. Lgs. 626/1994 considera lavoratore “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”. Sul ruolo del lavoratore nell’ambito della sicurezza v.: M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 185 ss
A. Tampieri, L’applicazione del D. Lgs. 626/1994 alle Pubbliche Amministrazioni, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 199.
Art. 21, 2° comma, del D. Lgs. 626/1994.
L. Galantino, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 35 e O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 181-182.
Sui soggetti promotori dell’obbligo di informazione nel D. Lgs. 626/1994 v.: R. Staiano, Informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.
L’art. 2, 1° comma, lett. b), del D. Lgs. 626/1994 definisce datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa…”. Sulle problematiche interpretative della nozione di datore di lavoro v.: A. Salerno, La nuova organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, in A. Salerno e P. Bernardini (a cura di) Prevenzione e sicurezza sul lavoro, Cedam, Padova, 1996, p. 64 ss.; F. Mazziotti, Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Pirola, Milano, 1996, p. 96; P. Napoletano, Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, in INAIL (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro, Pirola, Milano, 1996, p. 122 e M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 123 ss.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, v.: Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 1989, in Cass. Pen., 1991, I, p. 1456.
Sul problema dell’informazione dei lavoratori v.: A. Monea, Diritti ed obblighi dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie oro, 1994, p. 43, L. Petrella, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., serie oro, 1994, p. 47; A. Brignone, Informazione e formazione nel D. Lgs. 626/1994, in Dir. Prat. Lav., 1995, n. 8, p. 545; R. Cosio, I diritti di informazione nel D. Lgs. 626/1994: verso un modello di sicurezza partecipata, in Riv. Giur. Lav., 1995, p. 342; L. Galantino, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 32; M. Lai, Informazione e formazione dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., 1995; p. 1939; R. Raimondi, Informazione e formazione alla sicurezza sul lavoro, in Ind. Sind., 1995, p. 34; R. Del Punta, Diritti ed obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, Torino, 1997, p. 157 ss.; O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 169; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 196 ss. e R. Staiano, Informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html del 29/12/2003.
Art. 21, 1° comma, lett. a), del D. Lgs. 626/1994.
Art. 21, 1° comma, lett. b), del D. Lgs. 626/1994.
Art. 21, 1° comma, lett. e), del D. Lgs. 626/1994.
Art. 21, 1° comma, lett. f), del D. Lgs. 626/1994.
Art. 21, 1° comma, lett. g), del D. Lgs. 626/1994.
O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 179.
S. Pagano, Gli istituti relazionali (informazione, consultazione, formazione e riunione periodica), in Dossier Ambiente, 1994, n. 28, p. 115.
Art. 21, 1° comma, lett. c), del D. Lgs. 626/1994.
Art. 21, 1° comma, lett. d), del D. Lgs. 626/1994.
G. Roseo, Il ruolo strategico dell’informazione e della formazione all’interno della nuova filosofia comunitaria, in Fogli D’Inf. ISPESL, 1996, n. 1, p. 31.
Ibidem.
Art. 43, 4° comma, lett. c), e) e f) del D. Lgs. 626/1994.
Art. 49, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.
Art. 56, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.
Art. 66, 1° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 626/1994.
Art. 85, 1° comma, lett. a), b), c), e) e f) del D. Lgs. 626/1994.
G. Roseo, Il ruolo strategico dell’informazione e della formazione all’interno della nuova filosofia comunitaria, in Fogli D’Inf. ISPESL, 1996, n. 1, p. 31.