martedì 2 novembre 2004
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: ALLE CONTROVERSIE NON SI APPLICA SOSPENSIONE FERIALE
, sez. Lavoro, sentenza 09.04.2004 n°6956 con nota a cura del dott. Fausto Troilo
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: ALLE CONTROVERSIE NON SI APPLICA SOSPENSIONE FERIALE
Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 09.04.2004 n°6956
“La sospensione dei termini, prevista per il periodo feriale, non si applica alle controversie relative al Pubblico Impiego privatizzato, di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, secondo la disposizione prevista dall’art. 3, Legge n. 741/1969”
nota a cura del Dott. Fausto Troilo-Laurea in Giurisprudenza
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL ANNO Presidente
Dott. Alberto SPANO Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
V. S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA RADIO 9, presso lo studio dell avvocato ANTONIO MIRRA, che la rappresenta e la difende unitamente agli avvocati NICOLA DI PRISCO, ORESTE CANTILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (già MINISTERO DELLE FINANZE) DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 360/00 della Corte d Appello di TORINO, depositata il 22/09/00 R.G.N. 420/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l inammissibilità del ricorso.
FATTO
1 - che la Corte d Appello di Torino, con sentenza del 22.9.00, ha rigettato la domanda proposta dalla sign. S. V. - dipendente dell Amministrazione delle Finanze addetta all Agenzia delle Entrate di Ciriè - nei confronti di tale amministrazione affinché la stessa fosse condannata a trasferirla, ai sensi dell art. 1 comma 5 l. 100/87, a Cosenza ove il proprio coniuge, militare in servizio, era stato trasferito da Siena;
2 - che la sign. V. chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo, notificato alla controparte il 5.11.01, cui resiste con controricorso l Agenzia delle entrate;
DIRITTO
1. che ai sensi dell art. 28 d. lgs.. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
2. che ai sensi dell art. 28 d. lgs. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
3. che ai sensi dell art. 28 d. lgs. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
4. che l attribuzione dello stesso alla cognizione del predetto giudice comporta l osservanza di tutte le norme proprie del rito applicato innanzi allo stesso;
5. che fra esse rientra l art. 3 della l. 742/69 che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini per periodo feriale;
6. che l attribuzione dello stesso alla cognizione del predetto giudice comporta l osservanza di tutte le norme proprie del rito applicato innanzi allo stesso;
7. che fra esse rientra l art. 3 della l. 742/69 che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini per periodo feriale;
8. che, essendo stata la sentenza resa pubblica il 22.9.00 ed il ricorso notificato alla controparte il 5.11.01, lo stesso è inammissibile ai sensi del comma 1 dell art. 327 cpc. essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in 10,00 oltre 1500,00 per onorari.
Roma 11 dicembre 2001
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 09 APR. 2004