mercoledì 3 novembre 2004
I provvedimenti legislativi e ministeriali, le circolari e tutte le istruzioni operative sulla legge Biagi
dal Sole 24 Ore
IL MERCATO DEL LAVORO
SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI
Decreto ministeriale 23 dicembre 2003: ha istituito l’Albo delle agenzie per il lavoro e ha definito le procedure per l’autorizzazione a operare
Decreto ministeriale 5 maggio 2004: ha stabilito i requisiti minimi circa l’idoneità dei locali e l’adeguatezza delle competenze professionali delle agenzie. Dal 2 luglio (data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto 5 maggio 2004) le agenzie che intendono essere autorizzate devono farne richiesta alla direzione generale per l’impiego
Circolari del ministero del Lavoro 24 giugno 2004 n. 25 (rettificata con la circolare 2 luglio 2004, n. 27) e 21 luglio n. 30: hanno fornito istruzioni generali sull’applicazione della normativa
Manca il decreto sul trattamento dei dati personali, sentite le Regioni, le Province autonome e il Garante
L’articolo 4 del decreto 5 maggio 2004 ha stabilito che «ai fini dell’autorizzazione regionale .... le agenzie per il lavoro presentano la domanda di autorizzazione (per le attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ndr) .... secondo le specifiche stabilite dalle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome»
Le università, pubbliche e private hanno la possibilità di svolgere attività di intermediazione, senza necessità di autorizzazione. La norma è già operativa (articolo 6, comma 1, decreto legislativo 276/2003; articolo 12, decreto 23 dicembre 2003)
Dlgs n. 251/2004, articolo 2: ha ampliato la platea dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di intermediazione estendendola anche ai Comuni, alle Camere di commercio e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado
DISABILI
La disciplina è contenuta negli articoli 13 e 14 del Dlgs 276/2003
Con il decreto 18 novembre 2003 è stato istituito un Comitato per il sostegno e l’incentivazione delle attività derivanti dalla collaborazione tra agenzie per il lavoro e operatori pubblici per favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati nel mondo del lavoro
Primo accordo territoriale in provincia di Treviso sul collocamento dei lavoratori disabili
L’OFFERTA ONLINE
LA BORSA NAZIONALE DEL LAVORO
La disciplina è contenuta negli articoli da 15 a 17 del Dlgs 276/2003
È all’esame della Corte dei conti il decreto del ministero del Lavoro, predisposto di concerto con il ministero dell’Innovazione e d’intesa con Regioni e Province, sugli standard tecnici, sui meccanismi di scambio tra i sistemi regionali per assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale
Mancano i decreti del ministero del Lavoro e le direttive agli enti previdenziali sulla definizione dei flussi informativi
Mancano i modelli di rilevazione "sperimentali", elaborati dal ministero del Lavoro, d’intesa con la Conferenza unificata, da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate
IL LAVORO IN «AFFITTO»
APPALTO
Il ministro del Lavoro, con decreto, deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel decreto dovranno essere specificati i codici di buone pratiche e gli indici presuntivi, tenendo conto degli accordi interconfederali o di categoria. Codici e indici saranno utilizzati dalle Commissioni in sede di certificazione
Dlgs n. 251/2004, articolo 6: ha inasprito il sistema sanzionatorio in caso di appalto illecito e ha esteso il principio di solidarietà anche all’appalto d’opera e non solo a quello di servizi
DISTACCO
La circolare del ministero del Lavoro 3/2004 ha chiarito la portata dell’articolo 30 del decreto legislativo 276/2003
Dlgs n. 251/2004, articolo 7: in caso di distacco illecito ha inasprito il sistema sanzionatorio e consente al lavoratore, mediante ricorso giudiziale, di costituire un rapporto di lavoro subordinato in seno all’utilizzatore
GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA
La disciplina è contenuta negli articoli 31 e 32 del Dlgs
n. 276/2003 e gli stessi sono stati rettificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del Dlgs 251/2004
SOMMINISTRAZIONE
Dm 5 maggio 2004: le agenzie per il lavoro che svolgevano attività di fornitura di lavoro temporaneo possono stipulare i nuovi contratti di somministrazione già dal giorno successivo la data di presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Quelle che, invece, per la prima volta hanno richiesto il provvedimento dovranno attendere l’autorizzazione provvisoria
Definita, con il decreto del ministro del Lavoro 10 marzo 2004, la misura minima inderogabile dell’indennità di disponibilità
Dlgs n. 251/2004, articolo 5: è stato corretto un errore nel sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 21 del Dlgs 276/2003
I CONTRATTI FLESSIBILI
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Articoli 46 e 85, comma 2, decreto legislativo 276/2003 che modificano il Dlgs 61/2000
Circolare 9/2004 del ministero del Lavoro: ha precisato che non si riscontrano incompatibilità per l’applicazione del part time nell’apprendistato e nei contratti di inserimento
Principio n. 3 del 30 settembre 2004 della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: è stata illustrata l’intera disciplina giuridica e previdenziale del lavoro part time
Circolare 57/2004 dell’Inail: l’Istituto ripercorrendo le precisazioni ministeriali fa il punto della situazione in ordine agli aspetti assicurativi del rapporto
LAVORO A COPPIA
La disciplina, articoli 41-45, decreto legislativo 276/2003, è operativa. La regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva. In assenza di contratti collettivi, trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato
LAVORO INTERMITTENTE
Articoli da 33 a 40 del Dlgs 276/2003: contengono la disciplina generale del nuovo modello contrattuale
Il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito nel 20% della retribuzione del Ccnl applicato l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione
Nota ministeriale del 12 luglio 2004, protocollo 15/6095: ha chiarito che il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie)
Le parti sociali devono indicare le ragioni oggettive, di tipo intermittente o saltuario, che consentono il ricorso a questo contratto. A tutt’oggi esse non hanno ancora raggiunto uno specifico accordo in tal senso e, quindi, il Welfare ha emanato, ai sensi dell’articolo 40 del Dlgs 276/2003, il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 che in via provvisoria e sussidiaria ai contratti collettivi individua le prestazioni che possono essere oggetto del contratto a chiamata (il decreto fa riferimento alle 46 categorie di attività allegate al Rd 6 dicembre 1923, n. 2657)
Dlgs n. 251/2004, articolo 10: recepisce in norma di legge i contenuti della Nota del 12 luglio 2004
LAVORO A PROGETTO E OCCASIONALE
La nuova disciplina è contenuta negli articoli 61 e seguenti del Dlgs 276/2003
Articoli 15 e 20 del Dlgs 276/2004 i quali modificano alcuni aspetti relativi al Dlgs 276/2004, rispettivamente, alla certificazione dei rapporti e al periodo del regime transitorio delle "vecchie" collaborazioni
La circolare 1/2004 ha spiegato che la figura contrattuale non comporta la scomparsa delle collaborazioni coordinate e continuative, ma più semplicemente la loro riconducibilità a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Lo schema del lavoro a progetto è diventato obbligatorio per tutte le ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa attivate nel settore privato, fatti salvi i casi di esclusione. La possibilità di mantenere le vecchie collaborazioni coordinate e continuative, nel settore privato, è consentita, in via transitoria, solo con riferimento a intese specifiche tra committenti e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Circolare Inps 9/2004: l’Istituto ha affrontato in via generale le novità del nuovo contratto in relazione anche alle modifiche apportate con riferimento all’aliquota previdenziale dovuta per questi rapporti
Principio n. 1 del 16 marzo 2004 della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: è stata illustrata l’intera disciplina giuridica e previdenziale del rapporto di lavoro
Circolare Inail 22/2004: le istruzioni ripercorrono l’intera disciplina introdotta dal Dlgs 276/2003 affrontando comunque taluni aspetti assicurativi specifici
Circolare Confindustria n. 17965/2004 la quale illustra la nuova disciplina del contratto a progetto
Circolare Inps 103/2004: è illustrata la nuova disciplina previdenziale del lavoro autonomo occasionale introdotta con effetto dal 1º gennaio 2004
Messaggio Inps 29629/2004: sono state integrate le istruzioni fornite dalla circolare 103/2004 in tema di versamento dei contributi per i lavoratori occasionali. Il messaggio precisa che i codici da utilizzare sono gli stessi dei collaboratori coordinati e continuativi
LAVORO ACCESSORIO
La disciplina contenuta nell’articolo 70 e seguenti del Dlgs 276/2003 è stata interamente sostituita, ancora prima che entrasse in vigore, dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 251/2004
IL VALORE DELLA FORMAZIONE
APPRENDISTATO
Dlgs 276/2003, articoli da 47 a 53: prevedono la disciplina delle nuove forme di apprendistato che per i contenuti formativi dovranno essere disciplinati dalla Regioni
Dlgs 251/2004 articolo 20: viene eliminato il divieto di assumere il lavoratore apprendista per attività faticose e in serie
Si attendono gli interventi normativi delle Regioni anche sulla base del confronto con le parti sociali. Protocolli d’intesa sono stati sottoscritti dalla Regione Liguria per l’avvio del nuovo apprendistato professionalizzante, e dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per i percorsi di alta formazione
Manca il decreto del ministero del Lavoro, di concerto con l’Istruzione, previa intesa con le Regioni e le Province autonome, sulle modalità di riconoscimento dei crediti formativi
Deve essere istituito il repertorio delle professioni, predisposto da un organismo tecnico di cui fanno parte il ministero dell’Istruzione, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regione per armonizzare le qualifiche professionali
Manca il decreto del Lavoro, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulle modalità di verifica della formazione cui è subordinata l’erogazione degli incentivi economici
Sentenza Corte Costituzionale n. 162/2004: affronta la complicata questione delle competenze tra Stato e Regioni e stabilisce che queste ultime possono decidere in autonomia sul tema della certificazione preventiva di idoneità al lavoro
La circolare ministeriale n. 40 del 14 ottobre 2004: detta le istruzioni operative su tutte le nuove tipologie di apprendistato anche se le stesse non sono ancora operative
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Dlgs 251/2004, articolo 14: consentiva di stipulare, entro il 31 ottobre 2004, contratti di formazione e lavoro autorizzati prima del 24 ottobre 2003 e consente agevolazioni previdenziali ai primi 16mila contratti
Messaggio Inps 31319 del 6 ottobre 2004: vengono fornite le prime istruzioni operative in tema di agevolazioni contributive con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 ottobre 2004
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Dlgs 276/2003, articoli da 54 a 59: contengono la disciplina del nuovo contratto che è stato realizzato per la sostituzione del contratto formazione e lavoro
Dlgs 251/2004 articoli 12 e 13: inasprisce il regime sanzionatorio in caso di inadempimento del datore di lavoro nella realizzazione del progetto e subordina l’applicazione delle agevolazioni contributive al rispetto della direttiva comunitaria n. 2204/2002
Accordo interconfederale 11 febbraio 2004, in attesa delle previsioni della contrattazione collettiva, ha indicato una disciplina transitoria, precisando gli elementi essenziali per consentire una fase di prima applicazione. I contratti collettivi devono definire le direttive per i piani individuali di inserimento
Circolare Inps 51/2004: l’istituto affronta le modalità operative per la gestione previdenziale del rapporto di lavoro
Circolare ministeriale 31/2004 ha fornito chiarimenti sulla natura del contratto e sull’applicabilità dei benefici economici e di quelli contributivi per le categorie svantaggiate
Principio n. 2 del 15 giugno 2004 della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: è stata illustrata l’intera disciplina giuridica e previdenziale del rapporto di lavoro
Circolare Confindustria n. 18108 del 3 settembre 2004: ha illustrato le disposizioni generali di applicazione del nuovo contratto
Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 individua le aree territoriali di cui all’articolo 54, lettera e) del Dlgs 276/2003 in cui è possibile procedere con l’assunzione agevolata delle donne di qualsiasi età
TIROCINI ESTIVI E DI ORIENTAMENTO
La disciplina è contenuta nell’articolo 60 del Dlgs 276/2003
La circolare 2 agosto 2004, n. 32 ha dettato le istruzioni per questo tipo di rapporti
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Articolo 86, comma 2 del Dlgs 276/2003: introduce un particolare regime sanzionatorio in cui si stabilisce che nell’ipotesi di associazione illecita si applicano gli stessi trattamenti previsti per i lavoratori subordinati
Circolare Inps 57/2004: detta specifiche istruzioni previdenziali sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata
LAVORO IN COOPERATIVA
L’articolo 9 della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 ha previsto numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
Circolare 18 marzo 2004, n. 10: ha fornito le istruzioni operative sulle modifiche apportate in tema di soci di cooperative dalla legge n. 30/2003
LA CERTIFICAZIONE
IL «VISTO» SUI RAPPORTI DI LAVORO
Dlgs 276/2003, articoli da 54 a 59: contengono la disciplina sulla certificazione dei rapporti di lavoro
Dlgs 251/2004, articolo 18: estende a tutti i contratti di lavoro la possibilità di effettuare la certificazione presso le sedi competenti
Il decreto del Lavoro e dell’Istruzione 14 giugno 2004 ha istituito l’albo delle commissioni di certificazione universitarie e ha definito le modalità di iscrizione da parte degli atenei pubblici e privati
Il decreto 21 luglio 2004 ha regolamentato l’insediamento delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali del Lavoro e le Province e le procedure di certificazione. Le Commissioni costituite presso gli enti bilaterali devono essere avviate dalle parti sociali
Manca il decreto del ministero del Lavoro sui codici di buone pratiche e sull’individuazione delle clausole indisponibili
Manca il decreto su moduli e formulari per la certificazione
Manca il decreto del ministro del Lavoro con i codici di buone pratiche e gli indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell’appaltatore
GLI INCENTIVI ECONOMICI E NORMATIVI
L’articolo 10 della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 ha modificato l’articolo 3 del decreto legge 23 marzo 1993, n. 71 stabilendo che per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto dei contratti collettivi
Circolare del ministero del lavoro 15 gennaio 2004, n. 4 è intervenuto sulle modifiche apportate dalla legge delega 30/2003 in materia di incentivi economici e normativi