lavoroprevidenza

venerdì 29 ottobre 2004

Estinzione delle sanzioni disciplinari per scioperi anteriori al 1999

del dott. Aqueci Antonio





Estinzione delle sanzioni disciplinari per scioperi anteriori al 1999



( Consiglio di Stato, IV sezione, n. 6192 del 29 settembre 2004 )





Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, si è pronunciato sulle modalità dell’esercizio

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, affrontando in particolare il profilo dell’estinzione delle sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti in seguito alla partecipazione ad uno sciopero illegittimo.

La vicenda, che si riferisce ad un’astensione dal lavoro nel giorno 28 marzo 1993, trae origine dall’irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del Ministero dell’Interno nei confronti di un dipendente addetto ai servizi di vigilanza.

Rigettato il ricorso gerarchico del dipendente, il provvedimento disciplinare era stato annullato dal TAR del Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 313 del 1 febbraio 1999, sul presupposto della buona fede del dipendente, convinto di aderire ad uno sciopero legittimo, ritenuto indetto correttamente dalle organizzazioni sindacali in quanto non vi era stata contestazione da parte dell’amministrazione.

Il Ministero dell’Interno, con atto di appello notificato l’8 giugno 1999, chiedeva la riforma della sentenza, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare in ragione della piena adesione del dipendente ad uno sciopero di cui non poteva sfuggire l’illegittimità, non ritenendo sussistente in capo all’amministrazione un onere di informazione nei confronti dei propri dipendenti circa le conseguenze pregiudizievoli dell’adesione ad un’astensione dal lavoro.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Ministero dell’Interno, ha rilevato anzitutto che la sanzione disciplinare era da considerare fondata, in quanto l’astensione dal lavoro era da porre in relazione ad uno sciopero che era da considerare illegittimo, poiché trattandosi di servizio pubblico essenziale, non era stata indicata la durata dell’astensione stessa, come prescritto dall’art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 142.

Tuttavia la sanzione disciplinare era stata comminata per una violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999.

A tale proposito la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “ Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati “, all’articolo 16, dopo aver previsto, al primo comma, che “ le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999”, al secondo comma dispone che “ le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte “ aggiungendo, al terzo comma, che “ i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti “.

Il Consiglio di Stato, ritenendo la norma applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di una sanzione disciplinare inflitta per una violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999, ha pertanto ritenuto estinta la sanzione disciplinare e il giudizio di primo grado.



segue il testo integrale della sentenza commentata





Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 6192 del 23 settembre 2004.







Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Quarta ) ha pronunciato la seguente



DECISIONE



sul ricorso in appello iscritto al NRG 5861 dell’anno 1999 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

P.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Salerni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 23;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 3131 del 1° febbraio 1999;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. M.P. e le relative memorie prodotte a sostegno delle proprie tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano, per l’amministrazione appellante, e l’avvocato Mario Salerni, per la parte appellata;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



Con decreto n. 21467 D.G.C.P.S.A. – Div Pers. II Sez. IV – del 5 ottobre 1993 il Ministero dell’Interno respingeva il ricorso gerarchico proposto dal V.P. M.P. avverso il provvedimento con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in relazione all’astensione nel giorno 28 marzo 1993 dai servizi di vigilanza, cui era stato designato con formale ordine di servizio, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n. 27 del 7 ottobre 1991 e n. 80640 del 14 novembre 1992.

Accogliendo il ricorso proposto dall’interessato, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 annullava il predetto provvedimento, rilevando che, pur concordarsi in astratto sulla illegittimità di uno sciopero nei servizi essenziali, privo dell’indicazione del termine finale, e sulla conseguente responsabilità disciplinare dei dipendenti che vi aderivano, nel caso di specie l’amministrazione aveva irrogato la sanzione disciplinare senza tener conto dello stato di assoluta buona fede del ricorrente, convinto di aderire ad uno sciopero legittimo, correttamente indetto dalle organizzazioni sindacali, non essendovi stata al riguardo alcuna preventiva contestazione o riserva da parte dell’amministrazione.

Con atto di appello notificato l’8 giugno 1999 il Ministero dell’Interno chiedeva la riforma della prefata sentenza, rivendicando l’assoluta legittimità dell’impugnato provvedimento disciplinare, correttamente fondato sull’unica, decisiva ed indiscutibile circostanza della piena adesione del dipendente ad uno sciopero di cui non poteva sfuggire l’illegittimità, non potendo ammettersi l’esistenza in capo all’amministrazione di un onere di informazione nei confronti dei propri dipendenti circa le conseguenze pregiudizievoli dell’adesione ad un’astensione dal lavoro ( a nulla rilevando la peculiarità di quest’ultima, concernenti prestazioni al di fuori dell’orario, ordinario o straordinario, di servizio).

Si costituiva in giudizio l’appellato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame di cui chiedeva il rigetto; con successive memorie, poi, l’appellato, pur insistendo nella principale richiesta di rigetto dell’appello, rilevava che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11aprile 2000, n. 83, le sanzioni comminate anteriormente al 31 dicembre 1999 in relazione agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, erano estinte, così come i relativi giudizi di opposizione pendenti in qualsiasi stato e grado, con la conseguenza che anche il procedimento in questione doveva essere dichiarato estinto.



DIRITTO



I. E’ controversa la legittimità del decreto n. 21467 D.G.P.C.S.A., Div. Pers. II – Sez. IV, del 5 ottobre 1993, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento disciplinare di irrogazione al V.P. M.P. della sanzione disciplinare della censura in relazione all’astensione nel giorno 28 marzo 1993 dai servizi di vigilanza, cui era stato designato con formale ordine di servizio, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n. 27 del 7 ottobre 1991 e n. 80640 del 14 novembre 1992.

L’Amministrazione dell’Interno ha chiesto la riforma della sentenza n. 3131 del 1° febbraio 1999 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, ha annullato la predetta sanzione disciplinare, sostenendo la piena legittimità di quest ultima in relazione all adesione dell’interessato all’illegittimo sciopero proclamato, irrilevante essendo al riguardo il suo asserito stato di buona fede.

L’appellato ha resistito al gravame chiedendone in via principale il rigetto e rilevando, altresì, che andava comunque dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83.

II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue

II.1. Come emerge dalla documentazione versata in atti, deve innanzitutto rilevarsi che la sanzione disciplinare, della cui legittimità si duole il V.P. M. P., risulta a questi inflitta in relazione all’astensione dal lavoro del giorno 28 marzo 1993 in adesione ad uno sciopero che, riguardando un servizio pubblico essenziale, era da considerarsi illegittimo, non essendo stata indicata la durata dell’astensione stessa.

Tale sanzione disciplinare trova pertanto fondamento nell’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

II.2. La legge 11 aprile 2000 n. 83, recante “ Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati “, all’articolo 16, dopo aver disposto, al primo comma, che “ le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999”, dispone, al secondo comma, che “ le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte “ e aggiunge, al terzo comma, che “ i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinte”.

II.3. Come correttamente rilevato da parte appellata, tale norma è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame che, come si è avuto modo di delineare, concerne una sanzione disciplinare inflitta in relazione alle disposizioni contenute nell’rt. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per una violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999: detta sanzione, pertanto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, deve essere dichiarata estinta.

III. A tal fine l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza deve essere dichiarato estinto il giudizio introdotto in primo grado dal sig. M. P., non comportando ciò alcun vulnus alle garanzie costituzionali di tutela giudiziale del cittadino, così come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 223 del 6 luglio 2001.

La peculiarità e la novità delle questioni prospettate giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.



P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( sez. IV ), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara estinto il giudizio introdotto in primo grado dal sig. M. P.

Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Riccio Stenio - Presidente

Salvatore Costantino - Consigliere

Rulli Dedi Marinella - Consigliere

Poli Vito - Consigliere

Saltelli Carlo – Consigliere est.



L’estensore Carlo Saltelli

Il Presidente Stenio Riccio



Depositata in segreteria il 23 settembre 2004































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