venerdì 15 ottobre 2004
Il reato di estorsione puo’ venirsi a configurare anche inducendo il lavoratore ad accettare un accordo che disponga una disciplina peggiore rispetto a quella dovuta
Sez. Penale
IL REATO DI ESTORSIONE PUO’ VENIRSI A CONFIGURARE ANCHE INDUCENDO IL LAVORATORE AD ACCETTARE UN ACCORDO CHE DISPONGA UNA DISCIPLINA PEGGIORE RISPETTO A QUELLA DOVUTA E MINACCIANDO IMPLICITAMENTE CHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA NON VENGA ACCETTATA RIMARRA’ SENZA OCCUPAZIONE.
(Cassazione Sez. Penale n. 5426, 11 febbraio 2002).
FATTO: L’indagine svolta dalla Procura di Catanzaro era finalizzata all’accertamento della responsabilità penale di 14 persone. L’attività di indagine era diretta ad accertare l’esistenza di minacce estorsive, che costringevano i dipendenti delle imprese di pulizie ad accettare trattamenti retributivi peggiori rispetto a quelli dovuti per legge. In caso di mancata accettazione delle condizioni imposte era loro preclusa la possibilità di essere assunti.
DIRITTO: Tralasciando gli aspetti processuali penalistici, è interessante osservare il ricorso alla corte di Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica, che richiedeva che fosse valutato l’accordo intercorso tra il datore di lavoro e il dipendente. Secondo l’imprenditore vi era stato un accordo verbale tra le parti per recepire una retribuzione non commisurata alle effettive ore lavorate. Il Procuratore, da parte sua riteneva che questo "accordo" non potesse essere valutato come un contratto, infatti il lavoratore era stato indotto ad accettare le condizioni sfavorevoli anche perché intimorito dalla posizione gerarchicamente superiore del datore di lavoro e avendo anche un timore reverenziale nei confronti di costui e dalle conseguenze inevitabili che si sarebbero prodotte.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, motivando la propria decisione con la giurisprudenza prodotta negli anni per l’istituto dell’estorsione. La Corte ha ritenuto che l’estorsione si configura quando si presentino circostanze oggettive, come l’ingiustizia della pretesa (in questo caso configurabile), la personalità gerarchicamente superiore (configurabile in questo caso) e dal punto di vista della vittima la soggezione a cui è sottoposta vista le circostanze intimidatorie.
Nella fattispecie concreta la Corte ha ritenuto che la sussistenza di un eventuale accordo contrattuale, non esclude la sussistenza del reato di estorsione, infatti può essere celata una minaccia ingiusta, che tenda a far si di condizionare la volontà del lavoratore che per non perdere la possibilità lavorativa accetta condizioni inique.
sintesi a cura di Daniele Casarotti - dipartimento Contrattazione Cgil Lombardia
dal sito http://www.cgil.it/firenze/diritti/default.htm