giovedì 14 ottobre 2004
Riflessioni sulla complessita’ della normativa pensionistica
di Gabriella Greco -funzionario della Corte dei Conti-
Nonostante le polemiche sulla riforma previdenziale si spera che la legge Maroni (L. 23/8/04, n. 243) possa essere occasione per portare ad una semplificazione della normativa che a partire dagli anni ’70, con una notevole accelerazione dal 1992, si è andata via via stratificando in particolare nel settore pubblico.
Per fare un esempio pratico possiamo elencare la principale normativa del settore :
L. 24/5/70, n.336 ; L. 18/12/70, n. 1137 ; L. 9 /10/71, n. 824 ; D. P. R. 29/12/73, n. 1092 ; L. 14/8/74, n. 355 ; L. 24/4/75, n. 135 ; L. 29/4/76, n. 177 ; L. 27/5/77, n. 284 ; L. 5/8/78, n. 505 ; L. 11/7/80, n. 312; L. 1/4/81, n. 121 ; L. 6/8/81, n. 432 ; L. 20/3/84, n. 34; D.P.R. 27/3/84, n. 69; L. 10/10/86, n. 668; D.P.R. 10/4/87, n. 150; L. 20/11/87, n. 472; D.P.R. 5/6/90, n. 147; L. 7/8/90, n. 232; L. 6/3/92, n. 216; D.L. 19/9/92, n. 384 e legge di conversione 14/11/92, n. 438; D.L. 30/12/92, n. 503; L. 724/94; D.P.R. 31/7/95, n. 395; D.Lgs.vo 12/5/95, n. 197; L. 8/8/95, n. 335; D.P.R. 10/5/96, n. 359.
Si può già da questa sommaria elencazione osservare la complessità della materia che ha portato dal D.L. 19/9/92, n. 384 attraverso la legge 8/8/95 n. 335 all’ulteriore distinzione del periodo di servizio in tre quote: “A” fino al 31/12/92, “B” dall’1/1/93 al 31/12/95 e “C” dall’1/1/96.
Ognuna di queste quote con diversi metodi di calcolo, come la determinazione della retribuzione per la fascia “B” ed il montante contributivo per la fascia “C”, e varie percentuali nonché coefficienti di trasformazione, il tutto inserendosi nella distinzione tra sistema retributivo anteriore al 31/12/95 e sistema contributivo successivo all’1/1/96.
Questo per non parlare dei casi particolari di inabilità o per periodi privilegiati nei quali intervengono ulteriori fattori di complicazioni nei calcoli come il D.M. n. 187/97 e la L. 222/84.
Di fronte alle dichiarazioni pubbliche e studi sulla trasparenza della P.A. si crea in realtà uno stato confusionale sia per gli utenti che per gli operatori i quali materialmente devono applicare la normativa.
Sorge il dubbio che si vuole volutamente accentuare la complessità della materia per ottenere una riforma strisciante senza soverchio esporsi alle possibili reazioni, ma tentando al contempo di mantenere un apparente impossibile equilibrio fra le varie pressioni economiche e sociali.
Il testo della legge delega piuttosto ampio con i suoi 55 commi in un unico articolo, viene ad investire quasi la totalità dei vari aspetti della materia pensionistica, infatti si va dai TFR fondi pensioni ai requisiti per le pensioni di anzianità, dal bonus per il rinvio della pensione alle casse privatizzate.
La delega è perciò talmente ampia e investe tali campi che senz’altro permetterebbe al Governo un riesame complessivo della materia pensionistica pubblica semplificandola e riportandola ad unitarietà, superando quindi la frammentazione che si è progressivamente accentuata in questi ultimi anni fino a determinare per legge l’aliquota pensione pari al 2% per il servizio prestato in un solo anno e precisamente dall’1/1/95 al 31/12/95 (art. 17, comma 1, L. 724/94).